Cambio del gestore telefonico, Cassazione: “Risarcire i ritardi”

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Tribunale sentenzaROMA – Via libera al risarcimento dei danni a favore di chi subisce ritardi nell’allaccio del nuovo servizio dopo aver deciso di cambiare gestore telefonico. La terza sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso di una societa’ che aveva citato in giudizio la Telecom chiedendo un risarcimento per la sospensione dell’utenza telefonica fissa nella fase di migrazione dal vecchio gestore, Teleunit Spa, alla Telecom Italia.

Il tribunale di Bologna aveva accordato alla societa’ un risarcimento per 190mila euro, ma i giudici di secondo grado avevano invece accolto l’appello di Telecom, poiche’, a loro parere, quest’ultima si era trovata nell’impossibilita’ di adempiere all’impegno di attivare la nuova utenza entro 10 giorni dalla richiesta, a causa di una delibera dell’Agcom con cui veniva interdetta la possibilita di procedere in via unilaterale al rientro dei clienti in precedenza abbonati presso altri gestori.

Questo verdetto e’ stato annullato con rinvio dalla Suprema Corte che ha sancito un principio di diritto secondo cui “nel caso in cui l’impresa esercente servizi di telefonia non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, essa non puo’ invocare l’impossibilita’ della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell’autorita’ amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza”.

Infatti, rileva la Cassazione, “la diligenza e buona fede nell’esecuzione del contratto da parte di una impresa esercente servizi di telefonia impongono di comunicare tempestivamente al proprio cliente l’impossibilita’ di eseguire la prestazione e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine del contenimento dei danni”.