In un verbale di contestazione per infrazione
al Codice della Strada è obbligatoria la compilazione
della relazione di notifica posta all'interno del documento
medesimo a pena di nullità dello stesso.
Ciò in ossequio tanto all'articolo 14, comma quarto,
della legge 24 novembre 1981 numero 689 quanto all'articolo
201, comma terzo, del Codice della Strada.
Difatti sia l'articolo 14, comma quarto, della legge 24 novembre
1981 numero 689 sia l'articolo 201, comma terzo, del Codice
della Strada dispongono che le notificazioni dei verbali di
contestazione di infrazioni al Codice della Strada debbano essere
effettuate in ossequio alle regole di notifica contemplate dal
Codice di Procedura Civile.
E l'articolo 148 del Codice di Procedura Civile statuisce che
il soggetto incaricato della notificazione è tenuto a
certificare l'esecuzione delle operazioni afferenti la medesima
con relazione (o relata) datata e sottoscritta indi apposta
in calce all'originale e alla copia dell'atto notificato; lo
stesso articola seguita nell'imporre le indicazioni che la relata
di notifica deve contenere, ossia: le generalità e la
qualità del soggetto consegnatario, il luogo e - nuovamente
- la data della consegna.
Collana Carola