L'incidente stradale è definito dalla
convenzione di Vienna del 1968 come un evento in cui rimangano
coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento
e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.
Gli incidenti stradali si classificano in:
Mortali
Con feriti
Con danni al patrimonio
Con danni ai mezzi
Dall'introduzione della patente a punti (1 luglio 2003) gli
incidenti stradali hanno fatto registrare una lenta ma costante
diminuzione.
Oltre a recepire la citata definizione della Convenzione di
Vienna, il codice della strada italiano considera incidenti
stradali anche quelli da cui derivino solo danni a cose.
Circa le competenze di intervento di soccorso e quelle giudiziarie
ed amministrative connesse, l'articolo 11 del codice della strada
elenca le funzioni di polizia stradale, tra le quali viene inclusa
anche la rilevazione degli incidenti stradali.
L'articolo 12 prevede che gli organi preposti ad intervenire
sugli incidenti stradali siano:
in via principale la specialità di Polizia Stradale della
Polizia di Stato
L'arma dei Carabinieri
Il corpo della Guardia di Finanza
Corpi e servizi di Polizia provinciale nell'ambito del territorio
di competenza
Corpi e servizi di Polizia Municipale nell'ambito del territorio
di competenza
Funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di
polizia stradale
Corpo di Polizia penitenziaria in relazione ai compiti d'istituto
Corpo Forestale dello stato in relazione ai compiti d'istituto
In caso di incidente stradale vige l'obbligo di prestare soccorso
agli eventuali infortunati; tale obbligo si ricava per desunzione
dalla punibilità penale della mancata prestazione di
soccorso, configurandosi in questo caso il reato appunto detto
di omissione di soccorso.
Collana Carola