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Trasferimento di quote di proprietà dell’abitazione già casa coniugale tra i coniugi al momento della separazione personale degli stessi ma .. Se i coniugi sono in regime di comunione dei beni cosa succede?

analisi e riflessioni

Prima di entrare nel vivo del’argomento che interessa sicuramente moltissime coppie di coniugi separati e/o in procinto di separarsi vorrei fare una breve digressione sul regime patrimoniale della famiglia. Gli art.159 e seguenti del codice civile statuiscono che il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione tra gli stessi coniugi, è quello della comunione dei beni. Le convenzioni patrimoniali possono essere stipulate gratuitamente al momento del matrimonio e successivamente con atto notarile annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Il regime di comunione dei beni ha come conseguenza il fatto che ogni bene acquistato dai coniugi nel corso del matrimonio è cointestato ex lege tra gli stessi coniugi, a meno che non si tratti di bene personale e/o acquistato con permuta e/o vendita di beni personale di uno dei due coniugi e/o di bene pervenuto ad uno di essi coniugi per donazione e/o successione ereditaria e/o di somme prevenute a titolo di risarcimento danni.
Il regime alternativo a quello della comunione dei beni è quello della separazione dei beni, che, peraltro, era il regime patrimoniale ex lege della famiglia prima della riforma dello stesso diritto di famiglia (L.19/5/1975 n.151). All’epoca la maggior parte delle donne italiane erano casalinghe e pochissime di esse erano introdotte nel mondo del lavoro. Perciò il legislatore pensò bene di promulgare una norma a tutela delle mogli, in modo che le stesse potessero essere co-intestatarie di tutti i beni acquistati dal marito che si supponeva provenissero dai sacrifici di tutta la famiglia.
Norma lodevole per il tempo che fù ma, oggi che la donne hanno finalmente acquistato una loro dignità anche nel mondo del lavoro, detta norma causa solo danni come si vedrà nel prosieguo del presente articolo. E’ ormai circostanza di comune conoscenza che i coniugi al momento della separazione personale degli stessi possono trasferirsi le rispettive quote di proprietà della casa già abitazione coniugale a titolo di mantenimento una tantum, evitando oneri e costi pesanti dovuti ad atti notarili e tasse ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari.
Ciò i coniugi devono fare o con il ricorso congiunto per separazione consensuale dei coniugi oppure a verbale d’udienza nel caso l’accordo si perfezioni nel corso di un giudizio per separazione giudiziale.
Ma…se i coniugi sono in regime di comunione dei beni cosa succede? Un grosso guaio. Il regime di comunione dei beni si scioglie con il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi, oppure al momento dei provvedimenti temporanei (come dice una certa giurisprudenza che non condivido) o, meglio, con la sentenza passata in giudicato nel giudizio per separazione giudiziale dei coniugi. Allora, parliamo di due coniugi in regime di comunione dei beni, il marito, a titolo di contributo al mantenimento una tantum, trasferisce alla moglie la sua quota di comproprietà della casa già abitazione coniugale.
Detto trasferimento, tra le parti, si perfeziona al momento del ricorso congiunto e/o della redazione del verbale di udienza, cioè prima che il tribunale omologhi la separazione personale dei coniugi. Ma, allora, i coniugi sono ancora in regime di comunione dei beni, perciò la metà della quota di proprietà della casa già abitazione coniugale trasferita dal marito alla moglie, rientrerà nel regime patrimoniale di comunione dei beni e sarà, a sua volta in comproprietà per un mezzo anche al marito che l’ha ceduta per intero.
Nessun problema invece se la coppia che si separa è in regime di separazione dei beni. Infatti, se i coniugi sono comproprietari allo stesso modo della casa già abitazione coniugale, il marito potrà trasferire la sua quota di comproprietà della predetta abitazione alla moglie (sempre a titolo di contributo al mantenimento una tantum) senza che essa quota diventi per un mezzo di proprietà di esso marito. Il regime di separazione dei beni statuisce che ciascun coniuge può acquistare ciò che vuole nel corso del matrimonio senza che il bene venga intestato per un mezzo anche all’altro coniuge per legge. Certo, i coniugi possono sempre intestarsi dei beni per metà ciascuno, ma non sono vincolati ex lege, sono semplicemente liberi di farlo o meno.
Ma, come si risolve la situazione della malcapitata coppia in regime di comunione dei beni? Semplice, la stessa coppia deve andare da un notaio, mutare il proprio regime patrimoniale familiare, da comunione in separazione dei beni e poi procedere alla separazione consensuale con trasferimento di quota della casa già abitazione coniugale.
Tutto ciò ha dei costi anche piuttosto notevoli, dipende da quanti beni immobili possiede la coppia, ma altre soluzioni non sembrano esserci…..Veramente un’altra soluzione perfettamente legittima ed a costi molto più contenuti c’è ed è stata elaborata da me proprio per evitare aggravi di spese ai mie clienti, però, non mene vogliate a male, siccome è un mio segreto professionale non posso assolutamente parlarne in questo articolo.
Per concludere sarebbe ora che il legislatore decidesse di innovare e di tornare “al vecchio” regime patrimoniale della famiglia ex lege di separazione dei beni. In un mondo in cui uomini e donne ormai sono su di un piano perfettamente paritetico è inutile continuare a conservare una legge obsoleta che causa solamente problemi alle coppie moderne al momento, oggi purtroppo sempre più frequente, della crisi del matrimonio.
(di Avv. Luigi Del Gallo - del 2010-01-14) articolo visto 55049 volte
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