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LA NUOVA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA BANCARIA

L’indice sintetico di costo (ISC) e i profili di operatività

ALLA RICERCA DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA BANCARIA - Con provvedimento del 29 luglio 2009, recante “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, la Banca d’Italia apporta importanti modifiche alla trasparenza nei rapporti con la clientela da parte delle istituzioni finanziarie. Tra le nuove norme che regolano e disciplinano le relazioni tra intermediari e clienti, ve n’è una, in particolare, che prevede l’obbligo per gli intermediari di riportare nei fogli informativi e nei documenti di sintesi periodici dei conti correnti, destinati ai consumatori, un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC), determinato in base a profili di operatività individuati dalla Banca.
Questa insieme ad altre novità introdotte con la nuova normativa intendono garantire ai clienti un'informazione chiara e accessibile, prevedendo:

- la semplificazione del contenuto dei documenti destinati al pubblico e la predisposizione, per i prodotti maggiormente diffusi, quali mutui e conti correnti, di schemi “standard” da parte della Banca d’Italia;

- una più chiara illustrazione dei diritti della clientela, con l’ausilio di guide pratiche, redatte nel rispetto di quanto previsto nei modelli predisposti dall'Autorità di Vigilanza;

- una maggiore immediatezza delle informazioni fornite, specie sui costi dei servizi, tramite l’introduzione e l’utilizzo di Indicatori Sintetici di Costo (ISC);

- l'invio al correntista di un riepilogo di tutte le spese sostenute nell'anno, al fine di semplificare la comparabilità dei prodotti offerti con analoghi prodotti presenti sul mercato;

I PROFILI DI OPERATIVITA’ - Elemento centrale della nuova normativa, ora in vigore, è la definizione di profili di operatività del cliente-tipo in base a parametri, oltre che economici anche socio-demografici, quali composizione del nucleo familiare, professione esercitata, reddito, età, livello di consumi, strumenti di pagamento preferiti, grado di istruzione.
La definizione dei profili operativi, unitamente all’adozione dell’ Indice Sintetico di Costo, permetterà alla clientela finanziaria di comparare i prodotti offerti con quelli della concorrenza.
L’INDICATORE SINTETICO DI COSTO - L’ISC dovrà essere riportato obbligatoriamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi delle seguenti categorie di prodotti:

- contratti di mutuo

- credito al consumo ( Taeg )

- c/c accesi ai consumatori ed aperture di credito per imprese di piccola dimensione, professionisti e artigiani.

Nella formula di calcolo dell’ISC, equivalente al vecchio TAEG, intervengono ulteriori parametri rispetto al solo e semplice rimborso di capitale ed interessi.
Infatti, il costo globale e reale di un finanziamento ricomprende molteplici costi, quali possono essere spese di istruttoria, spese di apertura e chiusura delle pratiche di credito, commissioni di incasso delle rate, eventuali costi di intermediazione creditizia, ove previsti. Tra questi costi si annoverano anche le spese di assicurazione, nel caso in cui sia obbligatoriamente richiesta al fine di procedere all’erogazione del finanziamento.
IL MIRAGGIO DEI PRODOTTI A TASSO ZERO - Affrontare il problema della determinazione del tasso reale di un finanziamento, impone la trattazione di un fenomeno largamente diffuso, quale quello dei prodotti reclamizzati a tasso zero, cui è necessario prestare molta attenzione per non incorrere in inganno.
Il tasso nullo, infatti, è riferito al TAN, ovvero al Tasso Annuo Nominale, che ben differisce dal TAEG (o ISC), in quanto non richiama le ulteriori spese che abbiamo precedentemente elencato. Il più delle volte l’ammontare di queste spese, volutamente non trattate con la massima trasparenza, possono costituire per il richiedente una spiacevole sorpresa, dato che , in sostanza, la loro presenza comporta l’inevitabile innalzamento del Taeg (o Isc) ben al di sopra del “tasso zero” che si propone per il finanziamento.
Un esempio può essere più esplicativo della situazione che si viene a creare:
Ipotizziamo che un incauto consumatore, attirato da una reclame che pubblicizza un finanziamento a tasso zero, decida di effettuare un acquisto rateale per un ammontare di 5.000,00 euro. Il nostro consumatore, entusiasta della possibilità di rateizzare il costo, e quindi di non dover sostenere l’intera spese nell’immediato, si troverà a dover rimborsare, oltre al capitale finanziato, anche delle spese che in realtà non sono state correttamente reclamizzate: e allora dovrà rendere circa 250,00 euro per la definizione della pratica, le spese di incasso delle singole rate ed eventuale assicurazione obbligatoria. Il tutto si traduce, semplicemente, in un TAEG superiore al 2,5 % e l’illusione di un finanziamento a tasso zero.
(di Dott. Italo D’Orazio - Studio Commerciale D’Orazio & Associati - del 2010-05-13) articolo visto 7229 volte
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