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COMMERCIO ITINERANTE: OBBLIGO DELLA LICENZA PER LE BEVANDE ALCOLICHE ASSOGGETTATE AD ACCISA

L'agenzia per le dogane comunica che ai commercianti che effettuano la vendita in forma itinerante di bevande alcoliche debba essere rilasciata la licenza prevista dall'art. 29, comma 4, del del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, recante "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".
Il citato art. 29 al comma 4 dispone che gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio e devono essere muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.
Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri.
La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
(di Dott. Domenico Carola - Dirigente P. M. - Isernia - del 2010-07-26) articolo visto 3883 volte
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