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GLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E L'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE A SEGUITO DEL DECRETO LEGISLATIVO 276/2003

Agevolazioni alla assunzioni, per i giovani e i disoccupati, gli aspetti fiscali

L'entrata in vigore della Legge Biagi comporta cambiamenti anche sul piano della disciplina delle assunzioni soprattutto in termini di agevolazioni e di ristrutturazione dell'apparato normativo per i soggetti interessati a tale istituto.
La prima annotazione da effettuare è che con il D.Lgs 276/2003 si procede all'annullamento dell'ONERE DI RISERVA, ovvero dell'obbligo che ha il datore di lavoro con >10 dipendenti a riservare il 12% delle assunzioni effettuate ai lavoratori appartenenti alle categorie deboli.
Resta un caposaldo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, l' ASSUNZIONE DIRETTA di tutti i lavoratori e per qualsiasi tipo di rapporto; costituisce eccezione a tale disposizione del D.Lgs 181/2000 :

- obbligo di assunzione mediante concorso pubblico;
- assunzione di lavoratori extra-comunitari e disabili;
- assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero.

AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI - L’assunzione di determinate tipologie di lavoratori può comportare interessanti agevolazioni economiche per i datori di lavoro. Esistono, infatti, varie iniziative volte a supportare finanziariamente l’ingresso, il reinserimento o la stabilizzazione nel mondo del lavoro di particolari tipologie di lavoratori. Si tratta di specifici interventi di politica del lavoro che prevedono alleggerimenti del costo del lavoro legati all’assunzione di lavoratori appartenenti a specifiche categorie. Questi interventi si possono sostanziare tramite la riduzione (o l’azzeramento) degli oneri contributivi oppure tramite l’erogazione diretta di un contributo.
AGEVOLAZIONI PER GIOVANI E DISOCCUPATI - Per agevolare queste categorie di lavoratori, il Legislatore ha stabilito dei provvedimenti volti ad incentivare l'assunzione degli stessi con forme contrattuali particolare e agevolazioni fiscali per i datori di lavoro.
In termini di OCCUPAZIONE GIOVANILE i principali provvedimenti adottati sono stati oltre che di natura propriamente contrattuale, anche di natura economica in senso stretto attraverso disposizioni di legge quali quelle che hanno disciplinato lo sviluppo di imprese giovanili (L. 236/2003) e i contributi per imprenditoria giovanile (D. Lgs 185/2000).
Per quanto riguarda l'incentivazione all'assunzione dei DISOCCUPATI un importante intervento è stato promosso grazie all'occupazione di tali soggetti in quelli che sono definiti “lavori socialmente utili” (D. Lgs 299/94). Si definiscono come tali tutte quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e forniture di servizi di utilità collettiva mediante appunto l'utilizzo di lavoratori in mobilità o cassa integrazione. La gestione di tali attività è derogata alle Regioni che agiscono sotto convenzione del Ministero del Lavoro; il Legislatore ha però gradualmente cercato di ridurre l'ambito di applicazione avviando una manovra di stabilizzazione di coloro che erano già impiegati in tali ambiti e diminuendo le attività a cui i lavoratori possono essere impiegati.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ASSUNZIONI - Il Legislatore ha introdotto anche per i datori di lavoro e lavoratori delle agevolazioni al fine di incrementare la propensione all'assunzione e la regolarizzazione di lavoratori appartenenti ad ambiti specifici.
E' stato previsto un CREDITO D'IMPOSTA per nuove assunzioni disciplinato alle Legge 388/200, art. 7 ed erogato a tutti quei datori di lavoro cha hanno incrementato il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Sono poi stati promossi INCENTIVI FISCALI per assunzioni al settore della ricerca scientifica. Essi sono concessi allorchè le nuove assunzioni realizzano un incremento occupazionale rispetto al precedente periodo d'imposta. Possono beneficiare di tali incentivi piccole e medie imprese, imprese artigiane, consorzi o società consortili formate da imprese che hanno come obiettivo commerciale la promozione e lo sviluppo tecnologico.
La quantificazione dell'agevolazione è stata fissata secondo i seguenti parametri:

- Euro 7.746,85 per ciascuna assunzione full-time anche a tempo determinato per almeno 2 anni di soggetto in possesso di titolo di dottorato di ricerca o laureato in settore di ricerca con un tetto max annuale di Euro 30.987,41;
- Fino al 60% degli importi per attività di ricerca ad Università o consorzi e centri di ricerca fino ad un tetto max di Euro 129.114,20;
- Fino al 60% degli importi per le aziende che erogano borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca fino ad un tetto max di Euro 25.822,84.
Competente alla concessione e controllo per il rispetto dei parametri di concessione degli incentivi è il Ministero dell'Università e della Ricerca.
E' stato poi istituito il Programma d'Azione al Re-Impiego (PARI) gestito dal Ministero del lavoro ed della Previdenza sociale che dispone una serie di accordi a livello regionale al fine di pianificare un intervento in ciascun territorio sulla base dei fondi stanziati. I destinatari di tale programma sono:

- Donne in rinserimento nel mercato del lavoro;
- Over 45 espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro:
- Lavoratori socialmente utili:
- Lavoratori in mobilità o cassa integrazione
Ai fini dell'attuazione del programma risultano interessati più enti quali INPS, MINISTERO DEL LAVORO, CENTRI PER IMPIEGO, REGIONI E PROVINCIE.
I benefici di tale programma investono sia lavoratori (sussidi) che datori di lavoro (incentivi) in relazione a percorsi di:

- FORMAZIONE : erogazione di un contributo di Euro 1.000,00 al lavoratore per attività formative c/o enti accreditati e all'azienda per assunzione ai fini di adattamento al lavoro:
- BONUS ASSUNZIONE: L'azienda che assume un lavoratore percettore di qualche sussidio per lo stato di disoccupazione riceve un bonus pari ad Euro 5.000,00;
- SOSTEGNO AL REDDITO: Si tratta di un incentivo erogato per lo status di disoccupazione di un individuo nella misura massima di Euro 4.500,00. Tale incentivo potrà essere erogato al lavoratore (450 euro al mese per 10 mesi) purchè non sia percettore di indennità di disoccupazione e che comunque abbia lo status di disoccupato; qualora tale soggetto venisse assunto a tempo indeterminato o determinato > 12 mesi e di conseguenza perdesse lo status di disoccupato, il datore di lavoro rileverà al suo posto l'incentivo per la quota residua di cui lo stesso lavoratore non ne ha usufruito.

(di Dott. Bruno Olivieri - del 2011-03-10) articolo visto 6076 volte
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