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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI DOPO LA LEGGE 92/2012

Cosa è cambiato dal 18 luglio?

La Legge 92/2012 (Legge Fornero) ha stabilito che, con decorrenza dal 18 Luglio 2012, i lavoratori che vorranno dimettersi o di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro dovranno confermare le dimissioni attraverso varie procedure che possano dare contezza della data effettiva di dimissioni e della volontà del lavoratore nel voler risolvere il rapporto di lavoro al fine di eliminare l’ormai diffuso fenomeno delle “dimissione in bianco”.
La convalida, in definitiva, viene considerata quale “conditio sine qua non” per rendere efficace la risoluzione del rapporto di lavoro, che nel frattempo rimane sospesa all’adempimento convalidativo.
I soggetti abilitati alla convalida delle dimissioni sono:
1. Direzione territoriale del lavoro, competente per territorio;
2. Centro per l’impiego, competente per territorio;
3. Sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (COT).
Il datore di lavoro deve verificare che il lavoratore adempia alla convalida aspettando la consegna delle dimissioni convalidate dalla DTL o dal CPI.
In caso di dimissioni prive di convalida sarà obbligato a convocare, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, il lavoratore
attraverso un invito scritto e recapitato presso il domicilio del lavoratore stesso o nelle sue proprie mani. L’invito dovrà contenere la ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione al Centro per l’Impiego.
A questo punto il lavoratore ha 7 giorni di tempo, dalla ricezione dell’invito, per recarsi presso il proprio datore di lavoro o altro soggetto abilitato alla convalida. Nel caso non provveda, entro il suddetto termine, non potrà più far valere la mancata attuazione delle procedure previste dalla nuova norma per invalidare la cessazione del rapporto di lavoro.
Entro questo stesso termine di sette giorni il lavoratore avrà anche il DIRITTO AL RIPENSAMENTO, comunicando verbalmente o per iscritto la propria volontà di non voler più volontariamente rescindere il rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro che utilizzerà le dimissioni in bianco simulerà le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 30.000 euro. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza esclusiva degli ispettori del Ministero del lavoro.
(di Dott. Bruno Olivieri - del 2012-09-01) articolo visto 5810 volte
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