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ALBERI E SIEPI SUL CONFINE

Domande ricorrenti di un condomino: Il mio vicino ha siepi e piante troppo alte… posso chiedere di tagliarle o toglierle?

Chi pianta alberi presso il confine deve sapere che esistono delle regole ben precise sulle distanze da rispettare. L’articolo 892 c.c. stabilisce infatti che, in mancanza di altri regolamenti, devono essere rispettate le seguenti distanze dal confine: tre metri per gli alberi di alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani, e simili); un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (altezza non superiore ai tre metri); mezzo metro per viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo; un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
L’articolo 896 c.c. dispone che, se i regolamenti e gli usi locali non indicano diversamente, coloro sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino possono in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e possono essi stessi tagliare le radici che si addentrano nel proprio fondo. .
Il vicino, inoltre, può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quella legale (art. 894 c.c.). .
Quindi, suggerisco di fare ben attenzione quando si piantano gli alberi a rispettare le distanze indicate per legge, anche perché sarebbe un vero peccato estirparli in caso di contenzioso, soprattutto se di alto fusto. .
È bene tener presente però che se queste piante fossero lì da più di vent’anni, in questo caso potrebbe costituire diritto per usucapione e le piante potrebbero non essere soggette all’abbattimento. .
Regola generale: facciamo molta attenzione a cosa e dove piantiamo!
(di habitage per gentile concessione - del 2012-10-03) articolo visto 7258 volte
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