Il Verbale di accertamento per infrazione al
codice della strada, compilato e notificato a seguito di un'infrazione
è un atto pubblico e gode di fede privilegiata fino a
querela di falso, ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del Codice
Civile.
È contemplato nell'art. 200 del codice della strada,
che infatti prescrive che deve essere redatto il "Verbale"
della contestazione addebitata al trasgressore.
Affinché abbia tutta la sua valenza legale, deve:
1. contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore;
2. essere consegnata una copia al trasgressore (l'originale
resta all'agente accertatore);
3. essere depositata un'altra copia al Comando da cui dipende
l'agente accertatore;
4. rispettare le prescrizioni previste dagli articoli 383 e
385 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
5. essere conforme al modello VI.1 allegato al Regolamento di
cui sopra.
Gli Elementi Principali che devono essere sempre presenti all'interno
di un Verbale, ai sensi dell'art. 383 del Regolamento di attuazione
del codice della strada, a pena di illegittimità, sono:
" Giorno, Ora, Località ove è commessa l'infrazione;
" Generalità e Residenza del Trasgressore;
" Estremi della Patente di Guida;
" Tipo di Veicolo, Targa del Veicolo;
" Sommaria esposizione dei Fatti e Citazione della Norma
Infranta;
" Inserimento delle eventuali Dichiarazioni del Trasgressore;
" Pagamento in Misura Ridotta;
" Indicazione dell'Autorità a cui proporre Ricorso;
" Indicazione dell'Organo che ha emesso il Verbale;
" Qualifica e generalità degli Agenti Accertatori;
" Numero Progressivo del Verbale.
Esso, ai sensi degli articoli 203 e 204-bis, può essere
impugnato con ricorso entro il termine di 60 giorni dalla notifica
presso il Prefetto della Provincia del territorio nel quale
è stata accertata l'infrazione, o in via altenativa presentare
ricorso al Giudice di Pace del luogo dove è stata accertata
l'infrazione.
Collana Carola