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periodico di informazione
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QUADERNO SUI REATI AL CODICE DELLA STRADA -
QUADERNI GIURIDICI
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Il Codice della Strada include al suo interno
alcune fattispecie incriminatici di reati penali. Un primo gruppo di reati è stato recentemente inserito dall'articolo 3, comma primo, lett. b), della legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214. Di particolare importanza, anche perché ricorrono frequentemente
nella società civile, sono i reati contravvenzionali
previsti e puniti dagli articolo 186 (Guida sotto l'influenza
dell'alcool) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti) del Codice della Strada. Entrambi
gli articoli sono stati rivisti e riscritti dal legislatore
in più tempi. L'altra fattispecie incriminatrice prevista dall'articolo 187 C .D.S. (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) ricalca notevolmente l'articolo 186. Un'altra importante fattispecie penale incriminatrice prevista nel codice della strada è quella prevista nei commi sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 189. Il reato di fuga dopo l'incidente previsto dall'articolo 189, comma sesto è reato omissivo di pericolo ed impone all'utente della strada di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito o comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui sia derivato un danno effettivo alle persone compresa la morte, sempre che l'utente si sia reso conto sia dell'incidente che del danno. |
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Le Rubriche del periodico
L'Opinionista:
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