Per comodità dei
colleghi riportiamo, in chiusura, un breve vademecum per la
procedura da porre in essere nelle ipotesi di violazione.
Violazioni articolo 186 - Guida in stato di ebbrezza
Art. 186, secondo comma lettera a) tasso alcolemico da 0,51
a 0,80 g/l
Sanzioni: ammenda da 500 a 2.000 euro - sospensione patente
da 3 a 6 mesi - decurtazione 10 punti
Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida
se ad essere guidato è un ciclomotore
Nell'ipotesi di guida di ciclomotore o di motociclo o di motoveicolo
non motociclo:
sequestro amministrativo ( confisca amministrativa) ex art.
213, comma 2-sexies solo se il veicolo è di proprietà
del conducente o se questi è minorenne proprietario del
veicolo risulti il genitore o il tutore. Nessun provvedimento
sarà posto in essere se è condotto altro veicolo
a motore o non.
Art. 186, secondo comma lettera b) tasso alcolemico da 0,81
a 1,5 g/l
Sanzioni: ammenda da 800 a 3.200 euro - arresto fino a 6 mesi
- sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno -decurtazione 10 punti
Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida
se ad essere guidato è un ciclomotore
Nell'ipotesi di guida di ciclomotore o di motociclo o di motoveicolo
non motociclo:
sequestro amministrativo ( confisca amministrativa) ex art.
213, comma 2-sexies solo se il veicolo è di proprietà
del conducente o se questi è minorenne proprietario del
veicolo risulti il genitore o il tutore. Nessun provvedimento
sarà posto in essere se è condotto altro veicolo
a motore o non.
Art. 186, secondo comma lettera c) tasso alcolemico superiore
a 1,5 g/l
Sanzioni: ammenda da 1.550 a 6.000 euro - arresto da 3 mesi
ad un anno - sospensione della patente da 1 a 2 anni - decurtazione
10 punti - sequestro preventivo del veicolo per successiva confisca
ex art. 240 del codice penale salvo che lo stesso appartenga
a persona estranea al reato. Si precisa che dovendo applicare
l'art. 321 del codice di procedura penale il sequestro preventivo
può essere compiuto sola da un ufficiale di polizia giudiziaria
- revoca della patente per conducenti di autobus, veicoli con
peso massa complessivo superiore a 3,5 t., complessi di veicoli
o nel caso di recidiva nel biennio
Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida
se ad essere guidato è un ciclomotore
Qualunque sia il veicolo condotto: sequestro penale finalizzato
alla confisca ex art. 321 del codice di procedura penale quando
il conducente è anche è proprietario del veicolo
Accertamento sintomatico stato di ebbrezza
Art. 186, secondo comma lettera a)
Sanzioni: ammenda da 500 a 2.000 euro - sospensione patente
da 3 a 6 mesi - decurtazione 10 punti
Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida
se ad essere guidato è un ciclomotore
Nell'ipotesi di guida di ciclomotore o di motociclo o di motoveicolo
non motociclo:
sequestro amministrativo ( confisca amministrativa) ex art.
213, comma 2-sexies solo se il veicolo è di proprietà
del conducente o se questi è minorenne proprietario del
veicolo risulti il genitore o il tutore. Nessun provvedimento
sarà posto in essere se è condotto altro veicolo
a motore o non.
"
omissis
la possibilità per il giudice
di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello
stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche, riferite
dagli agenti accertatori va circoscritta alla fattispecie meno
grave, quella di cui al secondo comma lettera a) dell'art. 186,
imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico
del livello effettivo di alcol nel sangue
"
Rifiuto dell'accertamento
Art. 186, comma settimo
Sanzioni: ammenda da 1.500 a 6.000 euro - arresto da 3 mesi
ad 1 anno - sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni- decurtazione
10 punti - sequestro preventivo del veicolo per confisca salvo
che lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione.
Anche per questa ipotesi si precisa che dovendo applicare l'art.
321 del codice di procedura penale il sequestro preventivo può
essere compiuto sola da un ufficiale di polizia giudiziaria.
Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida
se ad essere guidato è un ciclomotore
Qualunque sia il veicolo condotto: sequestro penale finalizzato
alla confisca ex art. 321 del codice di procedura penale quando
il conducente è anche è proprietario del veicolo
Accertamento stato di ebbrezza in caso di incidente stradale
Art. 186, comma 2-bis tasso alcolemico da 0,51 a 1,5 g/l
Sanzioni: se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale le pene di cui al comma secondo sono raddoppiate.
Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida
se ad essere guidato è un ciclomotore
Nell'ipotesi di guida di ciclomotore o di motociclo o di motoveicolo
non motociclo:
sequestro amministrativo ( confisca amministrativa) ex art.
213, comma 2-sexies solo se il veicolo è di proprietà
del conducente o se questi è minorenne proprietario del
veicolo risulti il genitore o il tutore. Se la guida riguarda
altri veicoli a motore non verrà posto in essere alcun
provvedimento immediato. Sarà il giudice con sentenza
di condanna a disporre il fermo amministrativo del veicolo per
90 giorni. Se non di proprietà si applica l'art. 186,
comma 2-quinques
Art. 186, comma 2-bis tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
Sanzioni: se il conducente in stato di ebbrezza provoca un i
incidente stradale le pene di cui al comma secondo sono raddoppiate.
Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida
se ad essere guidato è un ciclomotore
Qualunque sia il veicolo condotto: sequestro penale finalizzato
alla confisca ex art. 321 del codice di procedura penale quando
il conducente è anche è proprietario del veicolo.
Se non di proprietà si applica l'art. 186, comma 2-quinques
Note
Nei casi in cui si procede a sequestro ex art. 321 del codice
di procedura penale il veicolo deve essere affidato in custodia
a depositeria autorizzata.
Nei casi di sequestro amministrativo di un motociclo/ciclomotore
ex art. 213, comma 2-sexies il veicolo deve essere affidato
ad una depositeria autorizzata con custodia per 30 giorni.
Trascorso detto periodo il proprietario può chiederne
l''affidamento.
Nei casi in cui il sequestro amministrativo ex art. 213 comma
2-sexies riguardi un motoveicolo (con esclusione dei motocicli/ciclomotori)
lo stesso deve essere affidato in custodia a persona idonea.
Nei casi in cui non sono previsti provvedimenti al veicolo,
qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può
essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato
o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna
al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia.
Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a
carico del trasgressore.
Se il veicolo non richiede la patente, esempio velocipede o
ciclomotore non si applica la sanzione accessoria della sospensione
della patente o del patentino eventualmente posseduti: si farà
segnalazione al prefetto per la revisione di tali documenti.
Violazioni articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti
Art. 187, comma primo
Sanzioni: ammenda da 1.500 a 6.000 euro -arresto da 3 mesi ad
1 anno - sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno decurtazione
10 punti - sequestro preventivo
sequestro preventivo del veicolo per successiva confisca ex
art. 240 del codice penale salvo che lo stesso appartenga a
persona estranea al reato. Si precisa che dovendo applicare
l'art. 321 del codice di procedura penale il sequestro preventivo
può essere compiuto sola da un ufficiale di polizia giudiziaria
- revoca della patente per conducenti di autobus, veicoli con
peso massa complessivo superiore a 3,5 t., complessi di veicoli
o nel caso di recidiva nel biennio
Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida
se ad essere guidato è un ciclomotore
Qualunque sia il veicolo condotto: sequestro penale finalizzato
alla confisca ex art. 321 del codice di procedura penale quando
il conducente è anche è proprietario del veicolo
Rifiuto dell'accertamento
Art. 187, comma settimo
Sanzioni: ammenda da 1.500 a 6.000 euro - arresto da 3 mesi
ad 1 anno - sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni- decurtazione
10 punti - sequestro preventivo del veicolo per confisca salvo
che lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione.
Anche per questa ipotesi si precisa che dovendo applicare l'art.
321 del codice di procedura penale il sequestro preventivo può
essere compiuto sola da un ufficiale di polizia giudiziaria.
Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida
se ad essere guidato è un ciclomotore
Qualunque sia il veicolo condotto: sequestro penale finalizzato
alla confisca ex art. 321 del codice di procedura penale quando
il conducente è anche è proprietario del veicolo
Accertamento stato alterazione psico-fisica da stupefacenti
in caso di sinistro stradale
Art. 187, comma 1-bis
Sanzioni: se il conducente in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca
un incidente stradale le pene di cui al comma primo sono raddoppiate
e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma
primo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato.
Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida
se ad essere guidato è un ciclomotore
Qualunque sia il veicolo condotto: sequestro penale finalizzato
alla confisca ex art. 321 del codice di procedura penale quando
il conducente è anche è proprietario del veicolo
Collana Carola