Nell'ordinamento italiano il termine ente locale
è usato:
con il significato più generale di ente pubblico la competenza
dei cui organi è limitata entro una determinata circoscrizione
territoriale e persegue interessi pubblici propri di tale circoscrizione;
con un significato più specifico, derivato dall'uso che
ne fa il legislatore, per riferirsi agli enti locali territoriali
diversi dalla regione.
Con questo significato si parla anche di autonomie locali.
Secondo l'art. 114 della Costituzione la Repubblica Italiana
è costituita da un ente territoriale nazionale, lo stato,
e dai seguenti enti territoriali:
" i comuni;
" le province;
" le città metropolitane;
" le regioni.
Secondo il citato art. 114 "I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".
Il territorio nazione è diviso in regioni; queste a
loro volta sono suddivise in province, ulteriormente suddivise
in comuni.
L'elenco contenuto nell'art. 114 della Costituzione non esaurisce
tutti gli enti locali dell' ordinamento italiano; ad essi, infatti,
vanno aggiunti quelli non previsti dalla Costituzione ma solo
a livello legislativo, quali:
" gli ulteriori enti territoriali elencati nell'art. 1
del D.Lgs. 267/2000 e disciplinati dallo stesso decreto legislativo,
ossia le comunità montane, le comunità isolane,
le unioni di comuni e i consorzi fra enti territoriali;
" gli enti locali, ma non territoriali, previsti da altre
leggi statali, tra i quali si possono annoverare le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende
sanitarie locali, gli ordini professionali ed altri;
" gli enti locali previsti da leggi regionali.
Non si possono, invece, considerare enti locali le circoscrizioni
di decentramento comunale poiché non sono dotate di soggettività
giuridica e, quindi, non sono enti pubblici ma organi del comune,
seppur complessi e dotati di autonomia.
Collana Carola