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IL TACHIGRAFO

Il tachigrafo è un componente della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali ed industriali circolanti nell'area comunitaria europea.

Il dispositivo viene installato obbligatoriamente sui veicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo superiore alle 3,5 tonnellate (autocarri, autotreni, autoarticolati), e su veicoli adibiti al trasporto di passeggeri (autobus, autosnodati) con numero di persone, compreso il conducente, superiore a nove.

Originariamente il tachigrafo (cronotachigrafo) era interamente meccanico con quadrante circolare, per poi passare attraverso apparecchiature analogico/digitali fino alle attuali interamente digitali.

Lo strumento effettua una misurazione di tre parametri: velocità del veicolo, tempi di guida dell'autista, distanza percorsa.

I rilevamenti vengono combinati in modo automatico e, sulla base del Reg. Cee 561/2006, comportano il calcolo immediato delle infrazioni ai tempi di guida. Nelle apparecchiature di ultima generazione la stampa evidenzia anche tutte le altre ipotesi di infrazione al codice della strada.

Nel caso dei cronotachigrafi analogici, il cui utilizzo è ancora ammesso, per un periodo transitorio, sui veicoli che ne erano provvisti al momento dell'immatricolazione, vanno tenuti a bordo tutti i dischetti relativi all'attività svolta negli ultimi 28 giorni lavorativi, mentre in azienda quelli relativi agli ultimi due anni.

Il cronotachigrafo digitale, chiamato anche unità veicolo o semplicemente tachigrafo digitale, è il dispositivo di tipo più moderno, il cui montaggio è obbligatorio sui veicoli nuovi immatricolati dopo il 1 maggio 2006.

L'apparecchiatura salva tutti i "tempi e movimenti" eseguiti: tempo di guida, tempo di lavoro, tempo di riposo, tempo di disposizione, velocità, eventi, guasti, errori, controlli della polizia, dati del conducente ecc..

La memoria del tachigrafo digitale può salvare 2190 conducenti e 93440 attività.
Il suo funzionamento è ad anello, in caso di necessità i nuovi dati sovrascrivono quelli più vecchi.

La Legge Italiana prevede di scaricare i dati del tachigrafo digitale entro 3 mesi e quelli della carta del conducente entro 3 settimane.

I dati scaricati devono essere conservati per almeno 1 anno in duplice formato (per es.: sul PC e su un Hard Disc esterno o un CD/DVD ecc.).

L'apparecchiatura prevede il funzionamento attraverso una serie di carte magnetiche, definite carte tachigrafiche, ognuna con il suo specifico uso.

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