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CLASSIFICAZIONE DEGLI ORDINI CAVALERESCHI

dopo aver affrontato la linea generale, attraverso un excursus storico, parleremo delle loro diverse tipologie

Premessa - Nel precedente articolo abbiamo affrontato in linea generale, mediante un excursus storico, nella tematica degli Ordini Cavallereschi, le sue origini e le evoluzioni secolari, il mutamento e lo spirito che in buona sostanza li accomuna tra loro, nonché la ratio del riconoscimento e relativo rilascio delle Onorificenze. Nell’attualità dei fatti, la dottrina prevalente e con essa eccellenti studiosi della materia, (Licurgo – Cappelletti – Pezzana – Bescapè etc..) hanno espresso costantemente e con “fonti atto”, interpretazioni che ad oggi sono e restano costante riferimento per gli “addetti ai lavori”.
Classificazione - Certo non per questioni di praticità, gli ordini stessi, sono classificati e distinti in forza di norme di Diritto Pubblico, Diritto Internazionale, ma anche dal Codice di Diritto Canonico e leggi ordinarie dello Stato. Consegue che, vengono riconosciuti, a tutti gli effetti giuridici ed amministrativi le seguenti categorie di ordini cavallereschi:
Ordine statuale: che può essere definito tale, quando rientra a pieno titolo nell’ordinamento di uno Stato e si configura come persona giuridica pubblica. Il c.d. O.M.R.I. – Ordine al Merito della Repubblica Italiana è l’esempio più autorevole per lo Stato italiano.
Ordine Dinastico: è un Ordine Cavalleresco che può essere distinto in “Ordine di Corona” ed “Ordine di Collana”. Nel primo caso se appartiene al patrimonio araldico di una dinastia e legato all’effettiva attività Sovrana. Nel secondo caso di “collana” perché riconosciuto legittimamente appartenente al patrimonio araldico del capo della Dinastia regnante al di là che essa sia nell’esercizio di Sovranità o meno. Giova evidenziare che in caso di “debellatio”, perdita del trono perché spodestato, l’ Ordine Dinastico, mantiene comunque il c.d. “ius honorum” e “ius maiestatis” cioè la titolarità e legittimità nel conferire onorificenze ai proposti designati. Ciò comunque non esclude che le autorità politiche ed istituzionali dei vari Stati possano, con apposite fonti atto (leggi) proibire l’uso delle onorificenze stesse sui propri territori.
Il Italia per il caso in specie ed in riferimento alle burrascose vicende con la Dinastia Savoia, con legge 178/1951 è stato vietato l’utilizzo dei riconoscimenti da essi emessi. Gli Ordini Dinastici differiscono sotto l’aspetto sostanziale dagli Ordini di merito che invece sono proprietà di uno Stato e che sono sorti per premiare speciali riconoscimenti come espressione unica nel suo genere.
Ordine Indipendente – Rientra quel tipo di Ordine che è regolamentato da uno Stato o da una Monarchia ovvero Dinastia. In questo contesto rientra anche l’Ordine Magistrale, nel quale il Gran magistero è di carattere elettivo. Da evidenziare che sono riconosciuti legittimi solo per i casi ove essi siano di Istituzione Sovrana o perché sotto la tutela della Santa Sede.
Ordine Magistrale - E' quell’Ordine che sotto l’aspetto tecnico giuridico e canonico possiede Sovranità di diritto Internazionale. Per questo, tale caratteristica è univocamente attribuita al solo Sovrano Militare Ordine di Malta, unico Ordine cavalleresco riconosciuto come soggetto di diritto Internazionale. La legge 178/51, ha riconosciuto senza alterare ma rinnovando le norme già in vigore per l'uso di onorificenze, decorazioni e distinzioni dell'Ordine che rimane, quindi regolato sotto l’ampia tutela e regolamentazione dei Trattati Internazionali. All’uopo questa condizione di “privilegio” non prescrive alcun tipo di obbligo all’autorizzazione per l'uso delle onorificenze stesse.
Ordine Equestre Pontificio - Viene compresa in questa schiera quel tipo di Ordine Cavalleresco che per via esclusiva viene conferito all’interessato (persona fisica) con lettera Apostolica dal Sommo Pontefice. Gli Ordini  Equestri Pontifici mirano a premiare e riconoscere particolari benemerenze acquisite per le attività e servizi resi alla “Chiesa Apostolica Romana” ed alle opere comunque indirizzate in favore della comunità cattolica stessa. Gli Ordini Equestri Pontifici si configurano secondo la collazione diretta, cioè conferiti direttamente dal Romano Pontefice, e per contro secondo la c.d. sub collazione o semi indipendenti in quanto concessi per delegazione apostolica e quindi posti sotto la protezione della Santa Sede.
Ordine divenuto associazione - Si concretizza questa particolare caratteristica di mutamento in tutte quelle situazioni dove un Ordine cavalleresco pur di non estinguersi e sopravvivere in un determinato contesto politico istituzionale, muta il proprio assetto originario trasformandosi appunto in associazione. E’ da segnalare che in questi particolari contesti, la trasformazione è tesa alla salvaguardia degli organi di vertice ed al patrimonio dell’Ordine stesso.
Ordine estinto - In questa specifica avviene quando non vengono più conferiti riconoscimenti per oltre 100 anni dalla morte dell’ultimo titolare dell’onorificenza attribuita.
Ordine soppresso - E' definibile soppresso quando un Ordine perde la sua valenza giuridica e titolarità in conseguenza di variazioni di carattere istituzionale che può coinvolgere un determinato stato ovvero Dinastia.
CONCLUSIONI - In definitiva si può affermare che secondo il disposto normativo dettato dalla Legge 178/1951, a cui spesso faremo riferimento, tutte le categorie di ordini sopra citati – (escludendo a priori quelli estinti e soppressi) sono da annoverarli nella fascia dei non nazionali ed esteri, posto che in senso assolutistico solo quelli dello Stato italiano sono definibili nazionali. In ogni caso si può affermare, che essi devono obbligatoriamente prima essere considerati legittimi e conseguentemente posti a regime di apprezzamento con relativa autorizzazione.
(di Rino Berardi - del 2010-01-30) articolo visto 6689 volte
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