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RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

debutta il rito sommario

Con la maxi riforma del codice di procedura civile (Legge 18.6.2009 n.59) il legislatore ha introdotto un nuovo tipo di processo, il rito sommario. Detto rito sarà scelto liberamente dalla parte che promuove l’azione giudiziaria e riguarderà solamente le cause di competenza del tribunale civile in composizione monocratica. Il processo diviene molto snello, l’istruzione è sommaria ed il provvedimento conclusivo è un’ordinanza immediatamente esecutiva e non una sentenza. Detto tipo di processo viene introdotto dall’attore con ricorso (art.702 bis c.p.c.), notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dell’udienza. Il convenuto dovrà costituirsi dieci giorni prima dell’udienza. Il giudice potrà decidere di assumere i mezzi istruttori sommari che riterrà opportuni ed anche disporre che il giudizio prosegua nelle forme del rito ordinario se le richieste istruttorie delle parti sono tali da non consentire una istruzione sommaria.
La decisione sarà assunta con ordinanza immediatamente esecutiva e che potrà essere appellata dalle parti entro trenta giorni dalla comunicazione e/o dalla notificazione della stessa, altrimenti passerà in giudicato. Tutto ciò dovrebbe consentire un più rapido andamento dei processi civili. Comunque sono già sorti i primi dubbi su detto nuovo rito. Anzitutto è molto difficile che tale rito sommario possa essere applicato nei procedimenti che hanno il fine di ottenere non una pronuncia di condanna ma una pronuncia di accertamento e/o costitutiva.
Infatti, se voglio ottenere il riconoscimento dell’esistenza di una servitù di passaggio pedonale, dovrò promuovere un’istruttoria completa con l’escussione di molti testimoni e non potrò avvalermi di una istruttoria sommaria. D’altro canto, tale nuova forma di processo potrà essere applicato alle cause di rilascio di immobili. Si pensi alla risoluzione di un contratto di comodato con contemporanea richiesta di rilascio dell’immobile concesso in prestito d’uso. E’ una causa puramente documentale, il contratto viene provato per iscritto, ed il proprietario della casa potrà riavere la stessa in tempi ragionevoli.
Gli esempi positivi possono essere tanti. Un‘altro esempio di corretta applicazione del rito sommario è l’impugnazione di una delibera di un’assemblea di condominio per vizi di forma. Anche il tal caso la causa è un giudizio documentale e non necessita di una istruzione piena. A parere del sottoscritto il vero problema sarà però un altro. Vorrei ricordare a quanti hanno qualche anno sulle spalle cosa successe nei primi anni di applicazione della riforma del processo del lavoro e cosa succede oggi per le predette cause di lavoro.
I primi tempi i processi in materia di lavoro andavano velocissimi, oggi al pari dei processi civili durano anni. I problemi sono sempre gli stessi, carenza di magistrati, carenza di personale negli uffici giudiziari. Con pochi giudici e pochi cancellieri la giustizia va per forza a rilento, e non vi è riforma o nuovo tipo di processo che possa risolvere tale annoso problema.
Ben venga quindi il processo più rapido soprattutto per cause da provare documentalmente e/o riguardanti questioni di diritto, ma è bene che il legislatore ponga rimedio alla cronica carenza di personale degli uffici giudiziari, altrimenti ogni riforma finirà per arenarsi in un nulla di fatto.
(di Avv. Luigi Del Gallo - del 2009-10-22) articolo visto 4226 volte
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