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LA LEGGE SULL'AFFIDO CONDIVISO NELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI TORNA A FAR PARLARE DI SE'

La sentenza n. 3008/2008 depositata il 30.7.2008 della Corte Costituzionale Italiana può costituire un passo indietro rispetto a quanto stabilito dal legislatore Italiano con le Leggi 14.5.2005 n.80 e 8.2.2006 n.54

A pochissimi mesi di distanza torno a parlare di affido condiviso, d'altronde la norma, come ho già chiarito nel mio precedente articolo è nuovissima e necessita di interpretazioni in grado di consentire l’applicazione pratica della stessa. Prima, di entrare nel merito del commento della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale del 30.7.2008, poiché questa rubrica è rivolta anche a chi è digiuno di diritto farò una breve digressione per spiegare cosa si intende con il termine “sentenza interpretativa di rigetto”.
L’INTERPRETAZIONE - La Corte Costituzionale è il Giudice che vaglia la rispondenza delle norme emanate dal legislatore Italiano ai principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Per adire essa Corte , tra gli altri modi, il più comune è che un magistrato di qualsivoglia giudizio, sia esso civile, penale, amministrativo tributario ecc.. ritenga a suo avviso che la norma che esso giudice deve applicare nel giudizio di merito non sia rispondente ai principi dettati dalla nostra Costituzione. Il giudice, solleva la questione di costituzionalità della norma dubbia e rimette la decisione sulla stessa alla Corte. La Corte, può rigettare la questione come manifestamente infondata, con un’ordinanza, oppure accogliere la stessa con sentenza e dichiarare l’incostituzionalità di tutta o parte della norma dubbia, oppure, come nel nostro caso, rigettare la questione di costituzionalità ma interpretare la norma di dubbia costituzionalità e chiarire come essa va intesa ed applicata da tutti gli operatori del diritto. Queste ultime sono le sentenze interpretative di rigetto. Per diversi anni i giudici di merito hanno ritenuto che l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale di una norma in una sentenza interpretativa di rigetto della stessa Corte, fosse per loro vincolante; sino a che la Suprema Corte di Cassazione (massimo Giudice di merito) a Sezioni Unite, nel 2004, ha chiarito che l’interpretazione per l’applicazione di una norma data dalla Corte Costituzionale in una sentenza interpretativa di rigetto non è vincolante per i giudici di merito, per i quali è solamente vincolante la declaratoria di costituzionalità della norma impugnata dinanzi essa Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato la questione di costituzionalità dell’art.155 quater primo comma del codice civile, così come modificato dalle leggi citate, ed ha rigettato anche la questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge 8.2.2006 n.54. l’art.155 quater primo comma del codice civile statuisce che, il giudice della separazione deve assegnare la casa tenuto conto dell’interesse dei minori, dei rapporti patrimoniali trai coniugi e del titolo di proprietà, nel caso in cui il coniuge assegnatario cessi di abitare nella stessa casa o conviva stabilmente con altro soggetto nella stessa casa coniugale o contragga nuovo matrimonio esso assegnatario perde il diritto di godimento della casa già abitazione coniugale.
L’art. 4 della L.8.2.2006 n.54 estende l’applicazione di questa e di tutte le norme sull’affido condiviso anche ai procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ai figli di genitori non sposati. La Corte Costituzionale, pur ritenendo legittime le citate norme impugnate, ha chiarito che bisogna sempre tener conto del caso concreto e che il giudice di merito dovrà tenere conto del prevalente interesse dei minori anche in caso di richiesta di modifica dei provvedimenti di separazione da parte di un coniuge nei confronti dell’altro per ottenere l’assegnazione della casa coniugale in proprio favore ed a danno del coniuge già assegnatario.
NEL PRATICO … - L’argomento è spinosissimo e forse rappresenta veramente un passo indietro rispetto ad una norma che tendeva ad evitare che proprio i minori venissero a trovarsi in situazione a volte ambigue. Facciamo un esempio concreto. La casa di proprietà del padre al momento della separazione dei coniugi viene assegnata alla madre che ha l’affido condiviso prevalente dei due figli minori della coppia. La madre inizia una relazione con un altro uomo che poi si trasforma in convivenza stabile nell’abitazione coniugale di proprietà dell’ex marito. La relazione con un altro uomo, questo era anche il tenore della norma predetta, comporta per la madre il raggiungimento di una stabilità economica che non aveva quando viveva da sola con i figli nell’abitazione già casa coniugale, non vi è, pertanto, ragione di continuare a comprimere e sminuire il diritto reale di proprietà dell’abitazione già casa coniugale vantato dall’ex marito della donna. Ciò implica un necessario contemperamento tra il diritto di godimento dell’abitazione coniugale, che è un diritto di natura personale, ed il diritto di proprietà della stessa abitazione che è un diritto di natura reale. A questo punto interviene la Corte Costituzionale che dice che bisogna sempre guardare prima l’interesse dei minori a continuare a vivere nel loro ambiente familiare originario il più possibile, ciò vuol dire che gli stessi devono continuare a vivere nella casa già abitazione coniugale. Ma, l’ambiente familiare dei figli minori non c’è più e si dubita che continuare ad abitare nella stessa casa possa supplire ai problemi che comporterà per i bambini vedere la madre che convive con un altro uomo sotto lo stesso tetto che fino a poco prima divideva con il loro padre.
La situazione è ambigua e proprio nell’interesse degli stessi minori è bene che la madre con il suo nuovo compagno cambino casa per far capire ai bambini che tutto è cambiato. L’esempio può essere fatto anche ribaltando i ruoli io ho cercato di individuare quella che è la situazione che si verifica prevalentemente.
MAMMA CON I DIRITTI MA… - Certo si può criticare il mio ragionamento sostenendo che è ingiusto che la madre affidataria prevalentemente dei figli non possa rifarsi una vita, pena la perdita del suo diritto di godimento sulla casa già abitazione coniugale, mentre il padre può convivere con altre donne in un’altra casa. Sono d’accordo, ma, la madre (sempre nell’esempio suddetto) ha accettato l’affido prevalente dei figli e ciò comporta anche incombenti maggiori rispetto all’altro coniuge che vede molto più raramente i suoi figli. Soprattutto è bene che i figli abbiano ben chiaro che il nuovo compagno della mamma non è il loro nuovo papà, e ciò può essere molto più facilmente accettato dagli stessi se il nuovo nucleo familiare si sposta in un’altra abitazione. A questo punto ci si augura che i magistrati, come possono benissimo e legittimamente fare, applichino la legge tenendo conto solo della legittimità costituzionale della stessa e di null’altro, perché non si vada a disintegrare il necessario contemperamento tra tanti opposti e delicati diritti che il legislatore con il predetto art.155 quater del Codice civile è riuscito con evidente molta fatica ma anche molta abilità a creare.

(di Avv. Luigi Del Gallo - del 2008-10-02) articolo visto 6012 volte
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