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OMICIDIO COLPOSO A SEGUITO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI

Da Altalex , quotidiano d’informazione giuridica , proponiamo all’attenzione dei colleghi un interessante articolo di Carlo Alberto Zaina datato 20 luglio 2007 ma ancora oggi attuale per i temi trattati e pieno di spunti riflessivi.
Premetto che non ho presuntose pretese di assumere il ruolo e la veste del legislatore, ma ritengo che non si possa continuare ad essere inerti e complici spettatori di un ignobile spettacolo di morte che tutti i week-end (e d'estate quasi tutti i giorni, complice il periodo paraferiale) ci viene rappresentato, senza che qualcosa avvenga di concreto. Né mi può apparire minimamente appagante sentire dire dal Ministro di Giustizia che, comunque, esiste una norma ad hoc che prevede la punizione dei responsabili di omicidi colposi consequenziali ad incidenti stradali, quasi che con tale disposizione le autorità abbia profuso il massimo sforzo possibile e che, quindi, la panacea a tutti i problemi già esiste e non ce ne eravamo accorti! Fatte queste preliminari osservazioni, desidero indicare alcune linee guida che dovrebbero sovrintendere ad un intervento normativo repressivo (abbinato ovviamente ad un'azione preventiva educativa di ampia incisività, ma inutile se unica strada perseguita) che possa fungere da deterrente a chi intenda porsi al volante in stato di alterazione psicofisica, dovuta ad assunzione di stupefacenti od ingestione di alcool, e si proponga, quindi, quale fonte, tutt'altro che potenziale, di incidenti stradali con vittime.
IL PRINCIPIO FONDAMENTALE - Allo stato attuale la persona che, trovandosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo, in stato di ebbrezza alcoolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, provochi un incidente stradale cui consegua la morte od il ferimenti di terze persone, risponde a titolo di colpa del proprio gesto. In buona sostanza all'agente verrà contestato o l'ipotesi di cui all'art. 589 comma secondo c.p. (in caso di morte) o l'ipotesi di cui all'art. 590 c.p. (in caso di lesioni, solo nell'evenutalità che la parte offesa sporga querela entro novanta giorni dall'evento).
A tali imputazioni potrà essere affiancata o la contestazione dell'art. 186 del codice della strada o quella dell'art. 187 sempre del citato codice a seconda della tipologia della sostanza indebitamente assunta. E' di tutta evidenza, dunque, che, in questa fase, la condotta dell'agente viene punita sotto il profilo esclusivamente e puramente colposo, cioè si ritiene che l'incidente stradale sia stata determinato da una responsabilità che si fonda su di una colpa del soggetto.
Le conseguenze letali o lesive manifestatesi non sono, quindi, state volute dall'agente né preventivamente, né in corso di verificazione dei fatti. Si evidenzia, altresì, come l'elemento soggettivo della colpa venga configurato attraverso il ricorso a due principali elementi indicati dall'art. 43 comma primo, terza parte c.p. "l'imprudenza" oppure "l'inosservanza di leggi o regolamenti”.
La struttura normativa attuale non tiene, infatti, in alcun conto la circostanza che, nell'iter progressivo di commissione del fatto, interviene purtroppo spesso, in maniera eziologicamente decisiva, una condotta dolosa assolutamente rilevante e che consiste nella sciente e consapevole assunzione da parte dell'autore del fatto illecito, in spregio a precetti di contenuto penalmente indiscutibile, di sostanze (stupefacenti od alcool) che sono fortemente idonee ad alterare la di lui capacità di conduzione di un veicolo net traffico.
La normativa codicistica vigente, infatti, appare predisposta allo scopo di punire comportamenti tipicamente connotati da caratteri di negligenza ad imprudenza od imperizia, cioè situazioni nelle quali si appalesi un errore di valutazione compiuto dal soggetto circa la necessaria mancanza di rischi o di pericolo per la circolazione e quindi di manovre di emergenza per il conducente (Cfr. Cass. civ. Sez. III, 18 febbraio 1998, n. 1724 , Zoccoli c. Soc. Alisecures assicur., Mass. Giur. It., 1998). L'errore efficiente nella sequenza finalisticamente rilevante avviene e si sviluppa, pertanto, all'interno di una situazione di "normalità ed idoneità delle condizioni soggettive (sia fisica, che sopratutto psichiche) in cui la persona versa.
Tale condizione di ideazione e rappresentazione della realtà viene, dunque, turbata, distorta ed alterata solamente da una valutazione ex parte del tutto soggettiva, ancorchè errata, ma che non è affatto cagionata da una incapacità naturale del soggetto, sopravvenuta quale conseguenza di un comportamento volontario, quale la situazione in cui si viene a trovarsi chi abbia data corso all'assunzione di sostanze vietate.
La responsabilità nei casi cd. "di normalità colposa" consiste, dunque, in un'involontaria deroga a quei severi doveri di prudenza e diligenza richiesti normativamente per fare fronte a situazioni di pericolo e che sono imposti, anche quando siano determinate da altri comportamenti irresponsabili; sicchè la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mai riposta, costituisce di per se condotta negligente (Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 28 marzo 1996, n. 4257, Cass. pen. Sez. IV, 28 marzo 1996, n. 4257, Lado, Cass. Pen., 1997, 1014, Riv. Polizia, 1997, 1014).
Si tratta, all’evidenza, di una situazione assolutamente diversa da quella in cui si viene a trovare un soggetto che, anteriormente, alla scelta di porsi alla guida di un veicolo a motore, pur consapevole del divieto di condurre un mezzo in precise condizioni personali e, quindi, affatto ignaro dell’illiceità della propria condotta (in relazione al successivo comportamento che andrà a tenere) assuma le sostanze vietate, più volte ricordate.
E' questo, quindi, un comportamento fortemente caratterizzato dalla presenza di una componente di dolo, perchè a mente dell'art. 43 comma primo, prima parte c.p. "è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione" e non si può certo sostenere che l'ingestione di droghe od alcoolici sia frutto di una mera imprudenza od inosservanza di leggi o regolamenti etc..
In realtà, appare del tutto evidente che la composita costruzione (o ricostruzione) di una vicenda, nella quale emergano quali dati in fatto:
1. un incidente stradale,
2. la presenza di persone ferite o decedute,
3. lo stato di provata alterazione psico fisica di colui che abbia provocato il sinistro, non rientra sic et simpliciter in una sistematica di omicidio doloso, cioè nello stereotipo dell'omicidio volontario di cui all'art. 575 c.p., ne tanto meno nello spettro della norma di cui all'art. 584 c.p. che regola la preterintenzione.
La natura ibrida della condotta globalmente considerata ci permette di ritenere di essere in presenza di un dolo iniziale che ripiega nel prosieguo su di un profilo di colpa.
ANALISI DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO - Il dolo che si appalesa inizialmente, in una situazione del tipo di quella che si sta rappresentando, si riferisce, senza dubbio, alla condotta che il soggetto tiene, assumendo consapevolmente taluna delle sostanze pin volte citate (droga da alcool).
Il mero comportamento assuntivo del singolo, in sé e per sé ed avulso da ulteriori condotte penalmente rilevanti, non integra, né può integrare, affatto una violazione di legge penale, salvo che non venga concretamente ravvisato il superamento dei limiti dati, per l'ubriachezza, dagli artt. 687 e 688 c.p.. Per quanto attiene, invece, agli stupefacenti, pur non essendo assolutamente configurabile un diritto del singolo a drogarsi, si deve osservare che il consumatore (non cedente o spacciatore) di sostanze stupefacenti, che detenga sostanza psicotropa nei limiti di cui al comma 1-bis dell'art. 73 d.p.r. 309/90, è perseguibile solamente sul piano amministrativo, ai sensi dell'art. 75. Giovi, però, aprire (e chiudere illico et immediate) una breve parentesi esplicativa, proprio per precisare che l'art. 75 (novellato dalla legge 49 del 2006) costituisce una delle più importanti conferme di quanto si va sostenendo, se è vero che al comma primo detta norma prevede la sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla.
Si tratta di una scelta normativa, che dimostra l'alta pericolosità della situazione che si riconnette all'uso di stupefacenti al punto da imporre un intervento di natura esclusivamente preventiva nei confronti di colui o coloro che vengano trovati nella disponibilità di modiche quantità di droga. Ciò posto e premesso, è evidente la necessità di pervenire alla focalizzazione di quale debba essere l'elemento psicologico cui fare riferimento nella situazione specifica che si verifica, come detto, laddove l'incidente stradale sia stato provocato da un conducente che versava nello stato di alterazione richiamato e abbia conseguiti effetti lesivi o letali.
Non pare dubbio che, in proposito, vertendo in un ambito di progressione criminosa, si debba tenere in considerazione, originariamente, tutte le fasi dell'evoluzione psicologica del soggetto. Come affermato, esse, sotto il profilo sostanziale, sono due, l'una dolosa, l'altra colposa, giacchè è chiaro che la conseguenza lesiva che la condotta del conducente del veicolo provoca a terzi non è voluta. Ciò nonostante, reputo che si debba accordare preliminare peso specifico al profilo doloso, posto che esso opera pregnante riferimento ad un comportamento che, pur non essendo in radice configurante reato, diviene in itinere, invece, vero e proprio illecito penale, ai sensi dell'art. 186 o 187 del codice della strada (a seconda dei casi).
In quest'ottica, dunque si è in presenza di una condotta (il bere od il drogarsi) che, associata, al condurre un veicolo a motore, assume veste di reato doloso e si pone come elemento propedeutico o prodromico eziologicamente rilevante rispetto a precise conseguenze fattuali e giuridiche (incidente stradale con lesioni o morte). Si deve, dunque, valutare se una simile progressione criminosa possa (con qualche correzione al testo vigente) rientrare nello stereotipo di cui all'art. 586 c.p., oppure se sia necessario fare un passo ulteriore in avanti.
In primo luogo è evidente che, allo stato, la natura di contravvenzioni, elemento che caratterizza geneticamente sia l'ipotesi di cui all'art. 186 che all'art 187 del codice della strada, non permetterebbe affatto di poter fare rientrare le condotte punite, con tali norme, nel novero di quei presupposti di fatto richiamati dall'art. 586 c.p. e cioè nella categoria dei "delitti dolosi". Vi è poi da rilevare, sempre ad indirizzo negativo, che la più recente giurisprudenza ha precisato che "La responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di altro delitto doloso non è fondata sul mero rapporto di causalità materiale fra la precedente condotta e l'evento diverso, ma postula l'accertamento di un coefficiente di «prevedibilità» della morte o delle lesioni, in quanto forma di «responsabilità per colpa»" (Cfr. Cass. pen. Sez. V, 7 febbraio 2006, n. 14302). In questo modo si è posto l'accento sulla natura prettamente colposa del reato susseguente a quello originario, profilo che appare confermato nell'architettura della norma in questione anche dal riferimento applicativo alle sanzioni, seppur aumentate, sancite dagli artt. 589 e 590 c.p. (che regolano come noto l'omicidio colposo e le lesioni colpose) che vengono posti in relazione al disposto dell'art. 83 c.p.. In buona sostanza il tessuto testuale della disposizione in parola opera un preciso riferimento anche all'ipotesi di aberratio delicti prevista al citato art. 83 c.p. che recita sotto la rubrica "Evento diverso da quello voluto dall'agente".
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati. Vi è da ultimo, da sottolineare un solo aspetto, che pare recuperabile alla causa che si propugna e cioè che per la Sez. V della S.C., ( sent. 25 gennaio 2006, n. 19179, Bellino e altri, Riv. Pen., 2007, 1, 54) in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, pur definendosi il rapporto tra il delitto voluto e l'evento non voluto in termini di causalità materiale, la condotta delittuosa deve avere insito, in se, il rischio non imprevedibile ne eccezionale di porsi come concausa di morte o lesioni. La breve rassegna svolta induce, dunque, a ritenere che la vigente struttura della norma di cui all'art. 586 c.p. che si caratterizza per un forte connotato colposo e per la presupposizione quale prodromo di un delitto doloso, [cosi come concepita allo stato attuale], osti irreversibilmente e completamente rispetto a qualsiasi ipotesi di piena assunzione della situazione descritta ed in esame nel nomotipo. Vi è, però, da osservare e ritenere che il parallelismo svolto sino ad ora fra la condotta che si va studiando e la previsione dell'art. 586 possa suggerire un ambito applicativo diverso. In buona sostanza, credo che presupposti che favoriscano un recupero di taluni dei principi contenuti nella disposizione codicistica in parola, per potere dare una disciplinata e corretta dimensione normativa al problema di qualificare, adeguatamente possibile la condotta di chi, postosi alla guida di un veicolo a motore, provochi un sinistro con effetti lesivi o letiferi debbano essere:
1. la qualificazione dei reati di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada come delitti, a seguiti di una riconsiderazione della oggettiva gravità di siffatte condotte e la rimodulazione delle relative pene principali e delle sanzioni accessorie;
2. il collegamento in termini di eziologia materiale fra reato voluto (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti) e l'evento non voluto (la morte o le lesioni);
3. la effettiva sussistenza, in capo all'agente, di una previsione dell'evento ipoteticamente verificabile, a seguito della guida di un veicolo in condizioni di parziale o totale incapacità psico fisica, (ovvero un sinistro stradale con le ulteriori conseguenze che da siffatta eventualità possano derivare, infatti, nozione di ovvia e comune scienza quella per cui gli incidenti stradali più frequenti e più numerosi coinvolgono conducenti che versino negli stati alterativi descritti);
4. la ulteriore accettazione implicita di tali ipotetiche gravi ed illecite conseguenze da parte del soggetto.
Essa consegue, infatti, alla condotta consistente nel porsi consapevolmente alla guida di un veicolo, nelle condizioni soggettive sopradescritte,
5. la presenza, quindi, di una prospettazione psicologica che trascende i rigorosi e rigidi limiti della pura colpa, per trasmodare in una condizione reale di prefigurazione del possibile evento lesivo o letale in termini di elevata probabilità, se non di certezza,
6. la identificabilità, quindi, in ipotesi del genere di quelle che si vanno valutando della sussistenza del dolo eventuale, come manifestazione di un consenso (od accettazione) del rischio di verificazione di un fatto, che peraltro non si persegue direttamente (Cfr. GALLO Enc. Dir. Voce DOLO (dir. Pen.) vol. XIII, Giuffre, 1964, 750, MAZZACUVA Il disvalore di evento nell'illecito penale, Giuffre, 1983). Pur apparendo differente dal dolo diretto, il dolo eventuale appare ad esso assimilabile, sul piano della realtà psicologica, in quanta l'agente, "pur in presenza della rappresentazione delle possibili ulteriori conseguenze della propria azione criminosa, continui ad agire a costo di provocarle, accettandone il rischio e trasferendo, quindi, nel raggio della volontà ciò che era solo nella previsione" (Cfr. Sez. I 30 maggio 1980 n. 9699).
Il paradigma testè indicato presenta la peculiarità che connota il tipo di elemento psicologico in esame e che lo differenzia dalla cd. colpa cosciente, la quale presuppone la convinzione del non verificarsi dell'evento, che peraltro rimane astrattamente possibile.
UNA IPOTESI NORMATIVA - Per dare concretezza alle considerazioni sin qui svolte, si deve, dunque, formulare un'ipotesi di norma che presenti precisi caratteri.
1. Si deve prevedere la punibilità della condotta illecita ipotizzata, configurando la stessa come rientrante nella categoria dei reati dolosi. E', infatti, necessario dare predominanza al profilo psicologico che attiene al condurre un veicolo in evidente e consapevole stato di alterazione per ingestione di alcool o stupefacenti. Al contempo, come detto i reati di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada devono essere qualificati come delitti e sanzionati con pene adeguate alla gravità d itali condotte anche a livello accessorio.
2. Deve essere qualificata la condotta come delitto e non già come contravvenzione, venendo in questo modo riconosciuto un adeguato livello di pericolosità sociale della condotta in esame, sopratutto in relazione alle nefaste conseguenze che derivano.
3. Deve essere prevista una pena che deve essere ricompresa fra un minimo di 5 ad un massimo di 11 anni per il caso di morte, mentre la pena dovrebbe oscillare fra i e 6 anni in caso di lesioni.
4. La tipologia giuridica di delitto, in uno con la natura di reato doloso, e, da ultimo con una proporzionata quantificazione delle pene (che si vedrà infra) determinerà alcune conseguenze processuali e sostanziali di non poco rilievo.
Va segnalato,
4.1. l'inserimento del reato così previsto nell'ambito previsto dall'art. 380 c.p.p. in tema di arresto obbligatorio in ipotesi di flagranza (ora l'arresto è puramente facoltativo);
4.2. l'applicabilità ad un simile reato della misura del fermo, ai sensi dell'art. 384 c.p.p., (ora per il caso di trascorsa flagranza, si può tristemente affermare "il principio passata la festa gabbato lo santo");
4.3. la spinta a che i magistrati possano applicare misure cautelari (allo stato del tutto infrequenti) sull'abbrivio di un giudizio di rilevante allarme sociale che si può riconnettere naturalmente a fatti del genere;
4.4. i termini prescrizionali aumentano correlativamente all'aumento delle pene, non dovendosi, quindi, temere rischi di nefficacia dei processi penali.
5. Dovrebbe essere, inoltre, prevista la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni, onde sottolineare il disvalore insito nella condotta in esame, foriera di quelle gravi e quasi patologiche conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.
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Un'ipotesi di previsione normativa potrebbe essere, pur con tutte le cautele del caso la seguente
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, versando in stato di alterazione, dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti od alcooliche, cagioni, con violazione delle norme sulla circolazione stradale a seguito di collisione fra veicoli od investimento di persone, la morte di una persona è punito, a titolo di dolo eventuale, con la reclusione da 5 ad 11 anni
Se dai fatti di cui al comma 1° derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da 1 a 6 anni, e si procede d'ufficio.
** ** ** Come ho detto all'inizio non ho presuntuose tensione ad invadere il campo altrui, e quindi, non mi candido certo come legiferatore. La mia vuole essere e spera di potere essere una concreta provocazione giuridica, o, comunque, una effettiva base di intervento in relazione al problema, non già un lezioso esercizio dottrinale, perché anche in questo campo mentre a Roma si discute a Sagunto si muore.
(di Dott. Domenico Carola - Dirigente P. M. - Isernia - del 2009-01-18) articolo visto 5375 volte
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