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RIEPILOGO SANSIONI (ART. 186-187)

Per comodità dei colleghi riportiamo, in chiusura, un breve vademecum per la procedura da porre in essere nelle ipotesi di violazione.
Violazioni articolo 186 – Guida in stato di ebbrezza
Art. 186, secondo comma lettera a) tasso alcolemico da 0,51 a 0,80 g/l
Sanzioni: ammenda da 500 a 2.000 euro – sospensione patente da 3 a 6 mesi – decurtazione 10 punti Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida se ad essere guidato è un ciclomotore Nell’ipotesi di guida di ciclomotore o di motociclo o di motoveicolo non motociclo: sequestro amministrativo ( confisca amministrativa) ex art. 213, comma 2-sexies solo se il veicolo è di proprietà del conducente o se questi è minorenne proprietario del veicolo risulti il genitore o il tutore. Nessun provvedimento sarà posto in essere se è condotto altro veicolo a motore o non.
Art. 186, secondo comma lettera b) tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l
Sanzioni: ammenda da 800 a 3.200 euro – arresto fino a 6 mesi – sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno –decurtazione 10 punti Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida se ad essere guidato è un ciclomotore Nell’ipotesi di guida di ciclomotore o di motociclo o di motoveicolo non motociclo: sequestro amministrativo ( confisca amministrativa) ex art. 213, comma 2-sexies solo se il veicolo è di proprietà del conducente o se questi è minorenne proprietario del veicolo risulti il genitore o il tutore. Nessun provvedimento sarà posto in essere se è condotto altro veicolo a motore o non.
Art. 186, secondo comma lettera c) tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
Sanzioni: ammenda da 1.550 a 6.000 euro – arresto da 3 mesi ad un anno – sospensione della patente da 1 a 2 anni – decurtazione 10 punti – sequestro preventivo del veicolo per successiva confisca ex art. 240 del codice penale salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Si precisa che dovendo applicare l’art. 321 del codice di procedura penale il sequestro preventivo può essere compiuto sola da un ufficiale di polizia giudiziaria – revoca della patente per conducenti di autobus, veicoli con peso massa complessivo superiore a 3,5 t., complessi di veicoli o nel caso di recidiva nel biennio Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida se ad essere guidato è un ciclomotore Qualunque sia il veicolo condotto: sequestro penale finalizzato alla confisca ex art. 321 del codice di procedura penale quando il conducente è anche è proprietario del veicolo
Accertamento sintomatico stato di ebbrezza
Art. 186, secondo comma lettera a)
Sanzioni: ammenda da 500 a 2.000 euro - sospensione patente da 3 a 6 mesi – decurtazione 10 punti Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida se ad essere guidato è un ciclomotore Nell’ipotesi di guida di ciclomotore o di motociclo o di motoveicolo non motociclo: sequestro amministrativo ( confisca amministrativa) ex art. 213, comma 2-sexies solo se il veicolo è di proprietà del conducente o se questi è minorenne proprietario del veicolo risulti il genitore o il tutore. Nessun provvedimento sarà posto in essere se è condotto altro veicolo a motore o non. “…omissis… la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche, riferite dagli agenti accertatori va circoscritta alla fattispecie meno grave, quella di cui al secondo comma lettera a) dell’art. 186, imponendosi per le ipotesi più gravi l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue…”
Rifiuto dell’accertamento
Art. 186, comma settimo
Sanzioni: ammenda da 1.500 a 6.000 euro – arresto da 3 mesi ad 1 anno – sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni- decurtazione 10 punti – sequestro preventivo del veicolo per confisca salvo che lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione. Anche per questa ipotesi si precisa che dovendo applicare l’art. 321 del codice di procedura penale il sequestro preventivo può essere compiuto sola da un ufficiale di polizia giudiziaria. Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida se ad essere guidato è un ciclomotore Qualunque sia il veicolo condotto: sequestro penale finalizzato alla confisca ex art. 321 del codice di procedura penale quando il conducente è anche è proprietario del veicolo
Accertamento stato di ebbrezza in caso di incidente stradale
Art. 186, comma 2-bis tasso alcolemico da 0,51 a 1,5 g/l
Sanzioni: se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene di cui al comma secondo sono raddoppiate. Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida se ad essere guidato è un ciclomotore Nell’ipotesi di guida di ciclomotore o di motociclo o di motoveicolo non motociclo: sequestro amministrativo ( confisca amministrativa) ex art. 213, comma 2-sexies solo se il veicolo è di proprietà del conducente o se questi è minorenne proprietario del veicolo risulti il genitore o il tutore. Se la guida riguarda altri veicoli a motore non verrà posto in essere alcun provvedimento immediato. Sarà il giudice con sentenza di condanna a disporre il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Se non di proprietà si applica l’art. 186, comma 2-quinques
Art. 186, comma 2-bis tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
Sanzioni: se il conducente in stato di ebbrezza provoca un i incidente stradale le pene di cui al comma secondo sono raddoppiate. Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida se ad essere guidato è un ciclomotore Qualunque sia il veicolo condotto: sequestro penale finalizzato alla confisca ex art. 321 del codice di procedura penale quando il conducente è anche è proprietario del veicolo. Se non di proprietà si applica l’art. 186, comma 2-quinques
Note
Nei casi in cui si procede a sequestro ex art. 321 del codice di procedura penale il veicolo deve essere affidato in custodia a depositeria autorizzata. Nei casi di sequestro amministrativo di un motociclo/ciclomotore ex art. 213, comma 2-sexies il veicolo deve essere affidato ad una depositeria autorizzata con custodia per 30 giorni. Trascorso detto periodo il proprietario può chiederne l’'affidamento. Nei casi in cui il sequestro amministrativo ex art. 213 comma 2-sexies riguardi un motoveicolo (con esclusione dei motocicli/ciclomotori) lo stesso deve essere affidato in custodia a persona idonea. Nei casi in cui non sono previsti provvedimenti al veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. Se il veicolo non richiede la patente, esempio velocipede o ciclomotore non si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente o del patentino eventualmente posseduti: si farà segnalazione al prefetto per la revisione di tali documenti.
Violazioni articolo 187 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Art. 187, comma primo
Sanzioni: ammenda da 1.500 a 6.000 euro –arresto da 3 mesi ad 1 anno – sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno decurtazione 10 punti – sequestro preventivo sequestro preventivo del veicolo per successiva confisca ex art. 240 del codice penale salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Si precisa che dovendo applicare l’art. 321 del codice di procedura penale il sequestro preventivo può essere compiuto sola da un ufficiale di polizia giudiziaria – revoca della patente per conducenti di autobus, veicoli con peso massa complessivo superiore a 3,5 t., complessi di veicoli o nel caso di recidiva nel biennio Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida se ad essere guidato è un ciclomotore Qualunque sia il veicolo condotto: sequestro penale finalizzato alla confisca ex art. 321 del codice di procedura penale quando il conducente è anche è proprietario del veicolo
Rifiuto dell’accertamento
Art. 187, comma settimo
Sanzioni: ammenda da 1.500 a 6.000 euro – arresto da 3 mesi ad 1 anno – sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni- decurtazione 10 punti – sequestro preventivo del veicolo per confisca salvo che lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione. Anche per questa ipotesi si precisa che dovendo applicare l’art. 321 del codice di procedura penale il sequestro preventivo può essere compiuto sola da un ufficiale di polizia giudiziaria. Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida se ad essere guidato è un ciclomotore Qualunque sia il veicolo condotto: sequestro penale finalizzato alla confisca ex art. 321 del codice di procedura penale quando il conducente è anche è proprietario del veicolo
Accertamento stato alterazione psico-fisica da stupefacenti in caso di sinistro stradale
Art. 187, comma 1-bis Sanzioni: se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale le pene di cui al comma primo sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma primo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Ritiro patente o del certificato di idoneità alla guida se ad essere guidato è un ciclomotore Qualunque sia il veicolo condotto: sequestro penale finalizzato alla confisca ex art. 321 del codice di procedura penale quando il conducente è anche è proprietario del veicolo.
(di Dott. Domenico Carola - Dirigente P. M. - Isernia - del 2009-04-23) articolo visto 19036 volte
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