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PRIMI COMMENTI SUL PIANO SICUREZZA

Con l’avvenuta conversione in legge del decreto sulla sicurezza le ronde saranno legali. Gioiranno tutti i cittadini che già si sono detti pronti a collaborare con le Autorità contro la delinquenza e masticheranno amaro coloro per i quali invece il fenomeno delle ronde è una ferita della democrazia liberale. Ai posteri l’ardua sentenza. Trascorso un certo si vedrà chi avrà avuto ragione. Il concetto di "nuova sicurezza urbana" è il faro che ha indicato la rotta al Governo per riscrivere le norme di legge.
Le ronde, in questo contesto, sono solo la punta dell'iceberg; ma rimarchevole, per capire la volontà del Governo, è pure l'istituzione di un "registro dei clochard'', una specie di mega-schedatura di tutti i senza-casa che vagolano nelle nostre città.
La "riconoscibilità" e 1' identità certa di ogni individuo è un altro dei must che ha guidato la legge. Il nostro Paese inasprirà così il regolamento anti-clandestini: l'immigrazione clandestina diventerà reato, l'extracomunitario che arriverà in Italia senza permesso di soggiorno si vedrà allungato fino a 180 giorni il periodo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, l'extracomunitario con permesso di soggiorno dovrà pagare una tassa e analogamente dovrà pagare una tassa (200 euro) lo straniero che vuole avere la cittadinanza; inoltre, chi affitta anche solo una stanza a un clandestino rischia fino a tre anni di carcere.
Esaminiamo partitamene il provvedimento.
CLANDESTINI - L'articolo 21 introduce il reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato». I clandestini non rischiano l'arresto, ma un'ammenda dai 5 mila ai 10 mila euro, con espulsione immediata. La norma renderà obbligatorio denunciare i clandestini all'autorità giudiziaria tranne che per i medici e i presidi per i quali è stata prevista un'apposita deroga. Inoltre, l'extracomunitario che arriva in Italia senza permesso di soggiorno potrà rimanere nei centri di identificazione ed espulsione fino a 180 giorni.
AFFITTI ILLEGALI - Si rischia il carcere fino a 3 anni se si dà in alloggio o si affitta anche una stanza a stranieri che risultino irregolari al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Ma ci deve essere un ingiusto profitto.
La norma tende ad estirpare il fenomeno dei dormitori illegali, in cui proprietari di case senza scrupoli affittano a prezzi esorbitanti alloggi in condizioni spesso indegne a immigrati clandestini, approfittando proprio dello stato di necessità causato dalla irregolarità in cui versano.
OLTRAGGIO - Torno il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
E’ previsto nel comma ottavo dell'art. 1: "Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».
Da ricordare che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale era stato a suo tempo cancellato dalla legge 25 giugno 1999, n. 205.
Qui, se da una parte si può plaudire al fatto che il legislatore si sia finalmente accorto dei problemi ingenerati dall'abolizione del reato di oltraggio a p.u., che ha esposto i pubblici ufficiali a contumelie pesanti senza essere di contro validamente assistiti, certamente la nuova norma non è ben congegnata. La formulazione proposta, oltre a non essere efficace porterà però a problemi, visto che per aversi l'oltraggio saranno necessarie almeno due persone che assistono materialmente al fatto (oltre a doversi avere la circostanza oggettiva che il fatto debba avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico); a questo si aggiunga che, in modo un po' meschino, si inserisce una nuova causa di estinzione dei reati (in genere), il risarcimento.
PERMESSO A PAGAMENTO - Per avere la cittadinanza si dovranno pagare 200 euro. Per il permesso di soggiorno invece la tassa sarà fissata dai ministeri dell'Interno e dell'Economia tra gli 80 e i 200 euro. In molti Paesi europei il permesso di soggiorno è già a pagamento, ma per l'Italia è la prima volta. La norma riguarda tutti gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, i quali devono richiedere il permesso di soggiorno. Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per mettersi in regola.
ALBO DEI "GORILLA" - Con le nuove misure sulla sicurezza nasce fra le altre cose anche l'albo per buttafuori e amministratori giudiziari. Anche i"gorilla” che vigilano sulla pace fuori da pub e discoteche dovranno infatti avere particolari requisiti (li deciderà il ministero dell'Interno) e avranno presto un loro albo.
E’ un albo ad hoc lo avranno pure gli amministratori giudiziari, fra i quali vengono designati tra le altre cose i curatori dei fallimenti. Fino ad oggi gli amministratori - giudiziari facevano capo a una legge del 1930.
RONDE - Associazioni di cittadini potranno pattugliare il territorio e segnalare alle forze dell'ordine situazioni di disagio sociale o di pericolo. Le associazioni di categoria delle forze dell'ordine hanno avversato questo provvedimento, ma il ministro dell'Interno, lo ha difeso con forza, affermando che così com'è stato previsto non comporta alcuna "concorrenza".
Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto.
Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato. Tra le associazioni iscritte nell'elenco i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
GIRO DI VITE SUL DECORO - Si adottano poi alcune norme con le quali gli organi di polizia locale avranno alcuni strumenti in più per contrastare le occupazioni di suolo pubblico abusive, i danneggiamenti, e chi deturpa muri ed edifici. Spicca fra queste la norma che stabilisce il divieto di vendita di bombolette con vernice non biodegradabile ai minori, divieto punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.
E riguardo alle occupazioni di suolo pubblico abusive: recitala norma che fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni." e comunque al decoro delle occupazioni in genere.
Le disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, con l'aggiunta della spada di Damocle dell'ulteriore controllo da parte della Guardia di Finanza. Infatti se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio. Il tutto corroborato da una previsione di aumento per le sanzioni amministrative, grazie ad una modifica implicita alla legge 689/1981 laddove viene previsto che le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500.".
Questa norma si affianca ad una modifica del codice della strada di pari pesantezza Nel titolo II, capo I, del codice della strada, dopo l'articolo 34 è stato inserito il seguente: «Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».
PATENTE DI GUIDA - Ed ancora il codice della strada è stato interessato con la previsione di una doverosa e necessaria maggior attenzione sui requisiti per ottenere patente di guida e certificato di abilitazione professionale, certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, con il potenziamento del fondo, già istituito, ma di fatto non funzionante, contro l'incidentalità notturna, fondo che servirà all'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le forze di polizia e per campagne di sensibilizzazione e formazione degli utenti della strada. Per coloro che si porranno alla guida sotto effetto di stupefacenti scatterà la revoca della patente e la sospensione del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e dei certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli, per un periodo fino a tre anni.
CLOCHARD SCHEDATI - I senza fissa dimora saranno schedati in apposito registro istituito presso il Viminale. La Fiopsd - Federazione italiana organismi per le persone senza dimora - ha già fatto sapere che non esclude un ricorso alla Corte Costituzionale contro un provvedimento, affermano, che viola la libera determinazione dei senza fissa dimora.
La condizione di senzatetto è una situazione nella quale una persone per lungo tempo non ha un luogo di residenza. In questo si differenzia dai nomadi e da chi pratica il vagabondaggio.
PIZZO E CANTIERI - Per partecipare alle gare d appalto i costruttori dovranno denunciare ogni tentativo di estorsione ai propri danni. Basterà che un pentito, anche in un altro procedimento, sostenga che ci sia stata un' estorsione senza conseguente denuncia, che l'estromissione dalla gara dell'imprenditore è assicurata. E una delle misure anti-racket fortemente volute proprio dalle associazioni di categoria.
BIMBI INVISIBILI - Giuristi e politici si sono divisi sulla possibilità per le madri clandestine di riconoscere i figli nati in Italia.
Secondo la maggioranza non ci sarà alcun problema, visto che una norma della Bossi-Fini dà la possibilità alle puerpere irregolari di avere un permesso di soggiorno fino al compimento del sesto mese del bambino. Secondo coloro che contrastano il provvedimento per l'ufficiale all'anagrafe scatterebbe immediato l'obbligo di denuncia, e senza passaporto o permesso di soggiorno i bambini potrebbero diventare adottabili.
ANTIMAFIA… - Intatti i poteri del Procuratore antimafia che erano stati limitati. Inasprito anche il 41-bis, la norma che sospende l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti per i mafiosi.
La detenzione per i boss si allunga di altri 4 anni. Sono previste inoltre carceri «ad hoc» per i "capi dei capi", preferibilmente sulle isole. Viene reso inoltre ancora più difficile per loro comunicare con l'esterno.
POSSIBILITÀ DI USO DI STRUMENTI DI AUTODIFESA - Sarà possibile, per i cittadini, munirsi di strumenti di autodifesa, in pratica spray urticanti, con caratteristiche da stabilirsi da parte del competente Ministero. La norma prevede infatti che il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.".
(di Dott. Domenico Carola - Dirigente P. M. - Isernia - del 2009-07-08) articolo visto 2343 volte
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