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LE ONOREFICENZE DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI

il fondamento giuridico e la norma attuativa che ne regola l'uso

Abbiamo parlato e distinto gli Ordini Cavallereschi, classificandoli ed elencandoli secondo le loro caratteristiche e peculiarità.
Gli artt. 7 ed 8 della Legge del 03 marzo 1951 nr. 178/1951 - E’ stata evidenziata l’importanza della Legge Ordinaria dello Stato (178/1951) divulgata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1951. Il fondamento normativo che costantemente ci accompagnerà nel panorama degli Ordini cavallereschi, riconosciuto dal sistema Legislativo Italiano è, e sarà sempre (salvo nuove norme di applicazione) l’art. 7 e l’art. 8 della sopra citata norma che così recita:
art.7 - I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica,su proposta del Ministro per gli Affari Esteri (attualmente vige il Decreto del Ministro degli Esteri a seguito dell’emanazione della legge del 12 /01/1991 riferimento art. 2). I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino ad € 1.291,14. L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti). Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.
art.8 - Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 645,57 € 1.291,14. Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 129,11 a € 903,80. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale. Proprio in riferimento all’articolo anzi detto, (art 36) è prevista la pubblicazione mediante affissione ovvero trascrizione su di una o più testate designate dal Giudice emettente la sentenza che può essere divulgata in forma e/o in versione integrale (secondo il potere discrezionale).
Il Ministero degli Affari esteri nel Procedimento Amministrativo di autorizzazione - E’ d’obbligo dunque per tutti i cittadini italiani, insigniti di onorificenze e desiderosi di ufficializzare il proprio riconoscimento di attenersi alle disposizioni anzidette e con esse tutte le applicazioni conseguenti. La prescrizione, impone un regime di autorizzazione che viene emesso dal Ministero degli Affari esteri, più conosciuto con l’acronimo di “MAE”. Il dicastero interessato all’istruttoria, acquisisce quindi, previa verifica dei requisiti di legalità tutti gli elementi utili – in relazione alle caratteristiche dell’Ordine cavalleresco oggetto di riconoscimento, alle qualità morali di chi richiede nulla osta a fregiarsi, e facendo seguito ad oculata e scrupolosa verifica, potrà emettere un provvedimento Amministrativo che a sua volta potrà sfociare con “autorizzazione all’uso dell’Onorificenza” ovvero “diniego della richiesta avanzata dall’interessato”.
E’ consolidata, anche in forza del Diritto amministrativo vigente, l’ampia discrezionalità decisionale da parte dell’organo valutante e competente per materia al rilascio dell’autorizzazione, infatti il Ministero degli Affari Esteri, soggetto super- partes del procedimento, attraverso gli oggettivi dati in possesso (non in ultimo anche sulla base delle valutazioni della Commissione permanente degli Ordini Cavallereschi, di cui parleremo più avanti), adotta ogni giusta e dovuta determina seguendo una ratio ben definita, con la valutazione di tutti gli elementi a propria disposizione, talvolta anche quelli non forniti dal richiedente. Il primo elemento valutativo è sempre: la moralità dell’istante, la sua posizione sociale, ma anche i fondati rapporti istituzionali e diplomatici esistenti tra determinati Ordini cavallereschi con lo Stato Italiano.
L’iter procedurale amministrativo: Spesso protratto per mesi, porta ad un vero e proprio provvedimento di autorizzazione. In caso di parere sfavorevole, lo stesso Ministero degli Affari Esteri non è in nessun caso tenuto a descrivere la propria motivazione al diniego e per contro il richiedente non potrà ricorrere e porre opposizione al sì detto atto, ne per le vie Amministrative, ne per quelle Giudiziarie. Ma è anche vero che l’istante, sentitosi negato di autorizzazione, potrà reiterare nuova richiesta se le condizioni, in relazione al proprio status, ovvero dell’Ordine oggetto di riconoscimento abbia mutato le proprie caratteristiche rispetto alla precedente valutazione.
Affinché l’iter amministrativo burocratico proceda e rispetti le prescrizioni imposte dalla P.A. – per il riconoscimento e susseguente provvedimento, l’insignito deve obbligatoriamente fornire la documentazione in originale ovvero copia in autentica di tutti i comprovanti titoli di riconoscimento. I cittadini Italiani nella classe civile possono inviare direttamente all’Ufficio competente per materia - Ministero degli Affari Esteri – tutti gli atti, mentre per il regolare avvio dell’Istruttoria da parte di tutti gli appartenenti alle forze dell’Ordine e comunque alla classe militare, gli interessati dovranno rispettare la gerarchia funzionale attraverso la trasmissione degli atti per il tramite dell’Ufficio gerarchicamente dipendente oppure immediatamente superiore.
Per quanto attiene le onorificenze e decorazioni rilasciate dagli ordini cavallereschi quali: “Ordine Equestre del Santo Sepolcro” e del “Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta” essi non sono sottoposti ad alcun tipo di regime autorizzativo in forza della ex Legge 178/1951 art. 7 comma 3° ed art. 41 del Concordato Lateranense ex art. 2 Regio Decreto del 10 luglio 1930 al nr. nr. 974, posto che l’insignito deve solo informare di aver ottenuto il riconoscimento. Tale condizione scaturisce de plano in quanto i sopra citati Ordini Cavallereschi sono sorretti sotto l’aspetto sostanziale e formale da trattati di “Diritto Internazionale”. Per tale diritto “esclusivo” si rimanda alla sentenza del Consiglio di Stato (Sezione I) che ha espresso anche proprio parere con sentenza nr. 1869 del 26/11/1981.

(di Rino Berardi - del 2010-02-12) articolo visto 6065 volte
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