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FINANZIARIA 2008: NUOVO BONUS SULLE ASSUNZIONI

Sarà applicato alle imprese, ai professionisti, alle famiglie, a colf e badanti sull’incremento degli occupati realizzato nelle regioni del centro-sud

LE AGEVOLAZIONI – Le assunzioni nel 2008 costeranno meno. Imprese, professionisti e famiglie potranno usufruire di un credito d’imposta di 12.000 euro spendibile in 3 anni dal 2008 al 2010, incrementato fino a 15.000 euro se le nuove assunzioni riguardano donne svantaggiate.
La nuova agevolazione, già introdotta nel 2001 e prorogata fino al 2006, interessa le aree svantaggiate di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale. Quindi, restano escluse le regioni del centro-nord anche se rientranti tra quelle beneficiarie degli aiuti a finalità regionale secondo la nuova programmazione 2007/2013 della comunità europea.
ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE - L’importo del bonus è pari a 333 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, aumentato a 416 euro in caso di donne rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”. La norma da ultimo citata considera lavoratrice svantaggiata “qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II (classificazione delle unità territoriali per la statistica) nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”.
Ad esempio, le assunzioni che rispettano le condizioni previste dalla norma effettuate nel gennaio 2008, daranno diritto ad un credito d’imposta di 11.988 euro (333 euro per 36 mesi) ovvero di 14.796 euro (416 euro per 36 mesi).
Si precisa che il bonus va utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi in F24.
CHI NE USUFRUISCE? – L’articolo 2, comma 539, della Finanziaria 2008 nell’individuare i beneficiari dell’agevolazione parla di “datori di lavoro”. La norma esclude dal novero le amministrazioni dello Stato, gli Enti locali e le Regioni. Il bonus spetta ai datori di lavoro che incrementano il numero di occupati con contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008. In particolare, esso spetta ad ogni unità lavorativa risultante come differenza tra il numero, rilevato per ciascun mese, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell'anno 2007 con analogo contratto.
LE CONDIZIONI - Per aver diritto all’agevolazione vanno soddisfatte le seguenti condizioni: • i lavoratori neoassunti ad incremento della base occupazionale non devono aver mai lavorato prima oppure devono aver perso o siano in procinto di perdere un impiego precedente (ad eccezione del caso di assunti portatori di handicap) o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento dell’Unione Europea n. 2204/2002;
• devono essere rispettate le prescrizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) per tutte le unità lavorative impiegate dal datore di lavoro che beneficia del credito d'imposta, anche per quelle che non ne danno diritto;
• devono essere rispettate le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
• il datore di lavoro non deve aver ridotto la base occupazionale durante l'anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti (così come stabilito dalla norma, dovrebbero rilevare anche le riduzioni per effetto di dimissioni volontarie dei lavoratori ma diventerebbe una forte penalizzazione per i datori di lavoro).
LA PROCEDURA - I potenziali beneficiari devono inoltrare al Centro operativo dei Comuni, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, un’istanza telematica contenente i dati che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del 12 marzo 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L'Agenzia delle Entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma, ed entro trenta giorni ne comunica (sempre in via telematica) l'accoglimento, nel rispetto dei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno. La data dell'accertato esaurimento dei fondi è comunicata con provvedimento delle Entrate, da pubblicare sul sito internet della stessa Agenzia.
Se l'istanza viene accolta, i soggetti ammessi al beneficio devono inviare anche, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto del requisito dell'incremento della base occupazionale, previsto a pena di decadenza.
(di Francesco Pace - del 2008-05-12) articolo visto 4916 volte
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