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IL NUOVO REDDITOMETRO

Cosa cambia nelle tasche degli italiani?

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
L’art. 53 della costituzione rappresenta il fondamento di tutto il sistema tributario italiano ponendo l’accento sul concetto di “capacità contributiva”.
La dottrina dominante è concorde nel ritenere la capacità contributiva come l’idoneità economica dell’individuo a concorrere alle spese pubbliche, la quale si esprime attraverso indici economicamente misurabili, quali ad esempio un patrimonio, un reddito, una spesa per consumi o investimenti; fenomeni, cioè, sempre valutabili economicamente.
A questo concetto è storicamente dedicata l’attenzione di tutti gli studiosi e, di riflesso, è riconducibile l’atteggiamento di tutti coloro che nella propria quotidianità, con premeditazione o meno, tentano di sottrarre alla vigilanza del “grande fratello fisco” i propri flussi di reddito e la propria ricchezza, noncuranti di quelli che sono, o dovrebbero essere, gli obblighi e i doveri dell’onesto cittadino.
E’ anche vero, per contro, che i numerosi interventi realizzati dall’amministrazione finanziaria non appaiono sempre equi sul piano della “parità di trattamento” delle differenti classi contributive, infondendo un sentimento di insoddisfazione generale che si traduce inevitabilmente in fenomeni ostativi all’assolvimento di tale dovere costituzionale.
Ad oggi l’evasione italiana è stimata in circa 120 miliardi di euro e la sua crescita anno dopo anno impone allo stato di intervenire con misure di contrasto sempre più elaborate ed in grado di arginare il fenomeno.
In particolare, la manovra economica di primavera 2010 appare dedicata a tale problematica ed introduce importanti novità circa l’aggiornamento e l’integrazione delle armi a disposizione del fisco, atte ad individuare comportamenti evasivi da parte dei contribuenti. L’attenzione del governo nell’approntare tali misure è stata sicuramente concentrata sulla revisione del redditometro, strumento statistico-matematico introdotto negli anni ‘80 e particolarmente temuto dagli evasori fiscali.
Adottato dall’amministrazione finanziaria al fine di procedere all’accertamento  sintetico del reddito  di cui all’articolo 38 comma 5 del DPR n. 600/1973, il redditometro è in grado di ricostruire la posizione fiscale dei soggetti passivi IRPEF, sulla base delle spese sostenute per specifici beni e servizi ritenuti presuntivamente espressivi di un certo tenore di vita, spostando l’attenzione dalle specifiche fonti produttive dichiarate.
La nuova versione, che si accinge a fare il suo ingresso sulla scena, è frutto di un tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate, associazioni di categoria e professionisti e si presenterà rinnovato nei criteri, risultando maggiormente calibrato rispetto al passato.
Le principali novità del redditometro 2010: 4Controlli anche nel singolo anno – sarà possibile far scattare l’accertamento qualora esista uno scarto tra redditi dichiarati e spese sostenute, non più con riferimento a due anni consecutivi, ma anche all’interno di un singolo anno.
5Accertamento se tra reddito accertato e dichiarato c’è uno scarto del 20% e non più del 25%.
6Nuovi criteri territoriali e di nucleo familiare – le famiglie saranno divise per tipologia, distinguendo persone “single” e coppie, con figli o senza, giovani o anziani assegnando una maggiore legittimazione alla capacità reddituale della famiglia intera ed evitando così che una spesa sostenuta da un figlio e finanziata anche dai genitori possa originare conseguenze. Contestualmente, sarà introdotto il criterio della “territorialità”, in base al quale si prenderanno in considerazione anche le aree ed i centri urbani di residenza, partendo dal principio che a parità di reddito la capacità di spesa espressa da una giovane coppia del Nord è differente rispetto a quella di una famiglia residente in un paese del Sud Italia.
7Invio dei dati di spesa obbligatorio prima di un eventuale accertamento – Il peso fiscale varierà in base alla tipologia di spesa e sarà diverso nel caso in cui la stessa venga effettuata ad esempio per l’iscrizione a scuole private, palestre, centri sportivi o altrimenti riferibile al pagamento dell’affitto. Allo scopo di evidenziare la capacità contributiva, tanto degli operatori economici quanto dei consumatori, è inoltre necessario rilevare che l’articolo 21 della manovra prevede nuove comunicazioni telematiche all’agenzia delle Entrate. Sarà infatti introdotto un sistema di fatturazione elettronica capace di rendere immediatamente disponibile all’amministrazione finanziaria le informazioni di spesa qualora l’ammontare superi i 3.000 euro.
(di Dott. Italo D’Orazio - del 2010-06-26) articolo visto 5158 volte
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