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LE CONTROVERSIE DI LAVORO

introduzione sulla sua natura

In questa sessione introdurrò a una delle trattazioni più “bollenti” riguardanti la disciplina del lavoro: definiremo cioè quelle situazioni in cui si presenta un contrasto sorto tra lavoratore e datore di lavoro in ordine ad alcuni aspetti, di carattere economico o normativo del rapporto di lavoro, in corso oppure già cessato. In primis le controversie sul lavoro possono avere una duplice natura, essere cioè individuali o collettive.
La controversia individuale di lavoro è quella che insorge tra l’imprenditore e il singolo prestatore d’opera, nella quale il contrasto è limitato al singolo contratto di lavoro.
La controversia collettiva è quella originata da situazioni di contrapposizione tra imprese ed organizzazioni sindacali nella stipula di contratti collettivi nazionali (CCNL) o dalla necessità di esperire i tentativi preventivi di conciliazione richiesti nel caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali a rilievo nazionale.
La nozione di controversie individuali di lavoro è desumibile dall’ art. 409 cpc.
Sono definite controversie individuali di lavoro quelle relative ai seguenti rapporti:

-rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa;
-prestazioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie (art. 442) c.p.c. ;
-rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie (art. 409 n. 2) c.p.c.;
-rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e da altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409 n. 3) c.p.c;
-rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
-rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempre che non siano devolute dalla legge ad altro giudice;
-locazione e comodato di immobili urbani e affitto di aziende (art. 447-bis c.p.c.)

Le controversie previste dall’art. 409 cpc sono di competenza del Tribunale ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro.
La controversia si può riferire a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche non ancora costituito o già cessato, e a tutti i suoi aspetti; quindi, oltre alle normali pretese di natura retributiva ed alle impugnazioni dei licenziamenti, rientrano nella disciplina in esame anche le controversie aventi ad oggetto ad esempio:

1.la costituzione del rapporto di lavoro;
2.l'impugnazione dei trasferimenti individuali;
3.l'applicazione di sanzioni disciplinari;
4.il risarcimento di danni conseguenti a violazioni di regole imperative (mancata fruizione di ferie, danni da infortunio, mancato versamento dei contributi previdenziali, etc.);
5.il risarcimento di danni all’immagine professionale;
6.l'inquadramento del lavoratore (attribuzione a mansioni superiori o inferiori, demansionamento, etc.);
7.la violazione degli obblighi di fedeltà e di non concorrenza;
8.il mobbing;
9.le molestie sessuali;
10.il trasferimento d’azienda;
11.la cessazione del rapporto associativo e del rapporto lavorativo del socio lavoratore con la società cooperativa;
12.gli atti aventi ad oggetto rinunzie o transazioni.
(di Dott. Bruno Olivieri - del 2010-09-22) articolo visto 5912 volte
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