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FISCO: VERIFICA AUTOMATICA DELLE SPESE. TEMPI DURI PER GLI EVASORI?

Il decreto “incentivi” ha riformulato interamente l’art. 38 del D.P.R. n.600/1973 per tutto ciò che riguarda l”accertamento sintetico” ed il cosiddetto “redditometro”

La nuova disciplina, che troverà applicazione a partire dagli accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2009, introduce nuove metodologie di quantificazione del reddito, aggiornando e adattando quanto previsto dal D.M. 10 settembre 1992 al mutato contesto socio economico degli ultimi anni.
La novità più interessante è rappresentata dall’adozione di una nuova procedura informatica con la creazione di una sorta di “contenitore” , che prenderà il nome di EAS,, nel quale confluiranno tutte le Banche dati a dispozione dell’AF.
Oltre alla capacità di incrociare i dati relativi a ciascun contribuente, tale nuova procedura sarà arricchita da quelle informazioni che, per effetto del recente obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva di importo superiore a € 3.000,00, perverranno all’Amministrazione in quantità esponenzialmente superiori.
Infatti, in occasione di acquisti di beni e servizi di importo superiore, il cedente o il prestatore dovranno comunicare all’Amministrazione Finanziaria il codice fiscale di colui che ha acquistato il bene o usufruito del servizio.
Notizie non confermate da parte dell’Agenzia delle Entrate individuano tra le varie spese che saranno oggetto di “attenzione” quelle individuate dalla circolare 1/2008 della Guardia di Finanza, che nel dettaglio sono:

Pagamento di rate di mutuo di consistente importo
Pagamento di canoni di Leasing relativi ad immobili di pregio, auto di lusso e natanti da diporto
Pagamento di canoni di affitto di posti barca
Sostenimento di spese per la ristrutturazione di immobili
Spese sostenute per arredi di lusso e per abitazioni
Rette pagate per la frequenza di scuole private particolarmente costose
Spese per viaggi e crociere
Hobby particolarmente costosi

Da quanto elencato, appare evidente l’enorme sforzo dell’Amministrazione Finanziaria di contrastare l’evasione, lasciando, tuttavia, adito a dei dubbi circa la reale capacità di elaborare una mole di dati tanto elevata senza incorrere in errore.
A questo punto la domanda che sorge spontanea è: “cosa accade se ci si trova dinnanzi ad una contestazione da parte degli uffici finanziari”?
In seguito alla contestazione con la quale l’ufficio dimostra il possesso di un bene, come in passato, scatta l’inversione dell’onere della prova, per effetto della quale spetta al contribuente fornire la “prova contraria”, sia nella fase contenziosa che in quella del contraddittorio.
La prova contraria può consistere nel dimostrare come la capacità contributiva desunta dal redditometro derivi da “redditi esenti”, da redditi soggetti ad imposizione alla fonte o da redditi diversi da quelli posseduti dal contribuente nel periodo di imposta.
Il contribuente, potrà altresì dimostrare di aver percepito indennizzi a titolo di risarcimento patrimoniale, acceso finanziamenti, ereditato somme di denaro o aver realizzato vincite al gioco (Super Enalotto, ecc.).
Appare certo che la conservazione di documenti contabili, estratti conto, documenti di viaggio, e più in generale documenti comprovanti la natura ed il sostenimento delle spese, rappresenta un comportamento consigliabile per eventualmente addivenire ad una soluzione vantaggiosa per il contribuente.

(di Dott. Italo D'Orazio - del 2010-10-09) articolo visto 4795 volte
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