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FONDAZIONE CARNEGIE PER GLI ATTI DI EROISMO (HERO FUND) 1^ Parte

Le premesse, la lettera di Carnegie a Giolitti, l'atto costitutivo

PREMESSA - La Fondazione Carnegie per gli Atti di Eroismo (Hero Fund), venne costituita come Ente Morale in data 25.09.1911 in forza di un Regio Decreto, e riconosciuta tale per compensare qualunque tipo di atto eroico accertato e compiuto in Italia. Il fondatore fu lo scozzese Andrew Carnegie il quale, nell’anno 1911 dopo aver costituito la “HERO FUND” nel continente americano, Inghilterra e Francia, si rese disponibile a creare analoga Fondazione anche NEL Nostro paese.
LA LETTERA DI CARNEGIE A GIOLITTI - L’illustrissimo Carnegie personalmente, affinché l’Ente fosse riconosciuto territorialmente e giuridicamente, inviò una comunicazione d’intento all’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Giovanni Giolitti il quale in nome dell’Italia accettò benevolmente l’istituzione della fondazione di cui oggi siamo a trattare.
L’accettazione come naturale conseguenza portò a soddisfare, da un lato la richiesta di Andrew Carnegie e dall’altro invece colmò una lacuna giuridica del sistema premiale che riconobbe così, da quella data, tutti gli atti eroici in favore di chi (uomini e donne) avesse salvato in tempo di pace un’altrui vita umana. L’ATTO ISTITUTIVO: della “Fondazione Carnegie per gli Atti di Eroismo” (Hero Fund) venne deliberato e sottoscritto il 21.12.1911 ma ratificato il giorno 11.02.1912 in ragione di un R.D. Lo statuto fu determinato in 27 (ventisette) articoli prevedendo tra le prescrizioni e disposizioni generali, le modalità di concessione delle ricompense che per la Fondazione Carnegie possono essere emesse a fronte di idonea segnalazione ovvero domanda ed a cui il Consiglio dell’Ente determina accettazione ovvero diniego.
LA FONDAZIONE CARNEGIE - Si distingue da altri sistemi premiali in quanto i beneficiari oltre al riconosciuto conferimento di attestazioni, merito, benemerenza, diploma, garantisce anche elargizione di cospicue somme di denaro. Giova segnalare che l’ammontare del premio è direttamente proporzionale all’atto eroico compiuto, il danno subito di chi ha salvato la vita umana e la situazione economica personale della famiglia di appartenenza dell’eroico soggetto.
(di Rino Berardi - del 2012-01-30) articolo visto 2759 volte
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