IMPIANTI AUDIOVISIVI PER FINALITÁ DI CONTROLLO: NUOVE DISPOSIZIONI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Modificata la procedura per il rilascio di autorizzazioni all’installazione delle apparecchiature audiovisive ai fini di sicurezza
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha modificato la procedura di rilascio delle autorizzazioni all’installazione delle apparecchiature audiovisive ai fini di sicurezza ( Art. 4 , Legge n.300 del 20/05/1970 - Statuto dei Lavoratori) al fine di rendere meno oneroso e più snello la prassi finora consolidatasi in materia.
Con la nota prot. 37/0007162/MA008.A002 del 16 aprile 2012 si è dato, quindi, l’avvio ad un processo di semplificazione all’iter preventivo al rilascio dell’autorizzazione.
Precedentemente, secondo le indicazioni espresse dalla Direzione, l’attività di rilascio delle autorizzazioni, in assenza di specifiche indicazioni operative, prevedeva un sopralluogo per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato. Questa prassi, però, richiede un notevole impiego di risorse ispettive che possono essere utilizzate, al contrario, nel contrasto al fenomeno del lavoro sommerso, irregolare, illegale e nel controllo del rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Per questa ragione, la Direzione del Ministero dispone quanto segue:
1. Eliminazione dell’accertamento tecnico preventivo nei locali di installazione in quanto considerata ininfluente ai fini di rilascio dell’autorizzazione;
2. Le DTL potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell’impianto risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa così parte integrante del provvedimento autorizzativo.
Continua a essere posta invece notevole attenzione al rispetto e ai presupposti legittimanti l’installazione, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive.
Le parti costitutive del provvedimento autorizzativo emesso dalla DTL non subiscono variazioni ovvero dovranno sempre rispettare i seguenti elementi condizionanti:
- Rispetto della disciplina sulla tutela della Privacy (Legge 196/2003);
- Rispetto della normativa sulla raccolta e conservazione delle immagini;
- Rispetto dell’informativa ai lavoratori e clienti sull’installazione e collocazione delle telecamere all’interno dei locali;
- Registrazione solo delle “immagini indispensabili” ai fini dichiarati al rilascio dell’autorizzazione;
- Divieto di apportare modifiche all’impianto se non dietro nuovo provvedimento autorizzativo;
- Divieto di utilizzo dell’impianto ai fini di controllo dei lavoratori;
- Obbligo di comunicare ai lavoratori occupati eventuale accesso alle immagini;
- Diritto del lavoratore a verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto.
(di Dott. Bruno Olivieri - del 2012-05-02)
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