RIFORMA LAVORO: MODIFICHE ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
L’intervento della legge 92/2012
La legge n. 92/2012 interviene sull'associazione in partecipazione nei commi 28 ,29 ,30 e 31 dell'art.1, nell'intento di limitare l'uso improprio di questa tipologia contrattuale che, peraltro, nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo è quella che maggiormente tutela il prestatore d'opera.
I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro si presumono, salva prova contraria, costituire rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato quando siano:
a) instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile;
b) non siano connotati da competenze tecniche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività .
Peraltro si segnala l'aggiunta ,ad opera del comma 28 ,di un ulteriore comma all'articolo 2549 del Codice civile, in cui si stabilisce: "
Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Per evitare la presunzione (relativa) di subordinazione, pertanto ,diventa indispensabile porre particolare attenzione alle
pattuizioni relative alla partecipazione agli utili nonché alla
consegna del rendiconto, a queste precauzioni si deve aggiungere il rispetto dei limiti numerici che potrebbe, di per sé, far scattare la presunzione (assoluta) di subordinazione, a cui si può derogare nei casi in cui tra associati ed associante sussista rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.
(di Dott. Bruno Olivieri - del 2012-07-17)
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