1° maggio, ex garante privacy: “Liceità diffusione telefonata di Fedez è un tema controverso”

145

ROMA – “Il tema è controverso, è evidente che divulgare una conversazione telefonica anche lecitamente registrata senza il consenso è contro le regole che disciplinano la protezione dei dati personali. Il punto è che, se Fedez fosse un operatore dell’informazione, ci muoveremmo dentro una consolidata interpretazione che fa prevalere il diritto all’informazione quando sono in gioco questioni di interesse pubblico rispetto alla tutela della privacy. In questo caso specifico Fedez non è un operatore dell’informazione, e questo pone questioni più complesse: lui esprime le sue opinioni e c’è un diritto di libertà di opinione che va tutelato, dall’altra non è detto che la tutela di questo diritto sia capace di bilanciare la lesione del diritto di chi è stato registrato in modo unilaterale”.

Lo dice all’Adnkronos Antonello Soro, ex Garante della Privacy, in merito alla telefonata con i dirigenti Rai resa pubblica dal rapper. “Il tema è controverso – insiste – presumo prevalgano gli elementi a tutela del diritto di opinione, anche se sono presenti molte sfaccettature. Di solito tutte le volte che si deve valutare il diritto della privacy e la libertà di opinione c’è sempre un criterio di proporzionalità che va tenuto presente. Nel caso specifico la complessità è ulteriore per il fatto che abbiamo a che fare con un divulgatore che non è un giornalista e la giurisprudenza è più controversa”.

Invece Nicola Bernardi, presidente Federprivacy, commentando le polemiche di questi giorni intorno al concerto del 1° maggio, all’Adnkronos dice: “Registro una conversazione, la divulgo senza il consenso dell’interessato, quindi dei dirigenti Rai: sicuramente compio una violazione. Non soltanto Fedez, in quanto cittadino privato e non operatore dell’informazione, non poteva pubblicare la telefonata, ma nemmeno registrarla”. E aggiunge: “La normativa vigente non consente anche solo di registrare le telefonate senza il consenso, potenzialmente c’è quindi una duplice violazione, sia nella registrazione prima che nella pubblicazione poi. Va detto, inoltre, che se una pubblicazione di una telefonata finisce su una piattaforma online, il titolare dovrebbe rimuoverla immediatamente, non dovrebbe sfruttarla in termini di visibilità e numero di visite”.

Poi Bernardi continua: “Il proprietario della piattaforma online non può ignorare una provenienza illecita, quanto meno in attesa di una pronuncia da parte dell’autorità avrebbe dovuto sospendere quella pubblicazione: si guardi a quello che è stato fatto con Trump, bloccato immediatamente. Nel comportamento di Fedez ravviso dunque una potenziale, duplice violazione ma non escludo nemmeno la responsabilità da parte delle piattaforme social”.