30 anni fa la sentenza sulla laicità dello Stato

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ROMA – E’ considerata, in un certo senso, la “madre di tutte le sentenze” in materia di laicità dello Stato, e risale a 30 anni fa: è il 12 aprile 1989 quando la Corte Costituzionale deposita la storica sentenza n. 203. Il principio di laicità dello Stato è elevato a rango supremo, non suscettibile di revisione costituzionale, e si afferma che esso “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”.

Il principio di laicità dello Stato, in definitiva, distingue Stato e Chiesa, politica e religione, ma non li rende antagonisti. Separa le rispettive aree di competenza, ma non rende incomunicanti i due ambiti: la sfera spirituale e religiosa resta distinta da quella temporale e civile, ma tra i due ambiti resta ineliminabile una osmosi di valori culturali e di aspirazioni ideali che attraversano sia la comunità civile, sia la comunità religiosa.