
Per l’elezione, a scrutinio segreto, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea; per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea.

Per l’elezione, a scrutinio segreto, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea; per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea.