“L’unica ragione posta a sostegno della denunciata incompatibilita’ di interessi – scrivono i giudici di piazza Cavour, in relazione al ricorso presentato dalla Procura generale di Roma – e’ stata individuata nell’interesse della madre della minore al consolidamento giuridico del proprio progetto di vita relazionale e genitoriale”.
Al riguardo “tuttavia – si legge nella sentenza – o si ritiene che sia proprio la relazione sottostante (coppia omoaffettiva) ad essere potenzialmente contrastante, ‘in re ipsa’, con l’interesse del minore, incorrendo pero’ in una inammissibile valutazione negativa fondata esclusivamente e comunque priva di qualsiasi allegazione e fondamento probatorio specifico; oppure si deve escludere tout court la configurabilita’ in via generale e astratta di una situazione di conflitto d’interessi”.
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