Si rende giornaliero l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato. Il Cdm ha deciso di rafforzare le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi.
In caso di recidiva, la sanzione può giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da sette a novanta giorni. Si rafforzano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza. Viene, inoltre, istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.
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