Il decreto Covid del 25 marzo prevede che “a decorrere dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Sars-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”. Qui non si fa riferimento temporale che invece viene implicitamente richiamato dal comma 3 dello stesso articolo: “Con circolare del ministero della Salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2”.
Si tratta della circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza del 4 febbraio scorso, che precisa come “per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”, mentre “per i vaccinati con 3 dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”.
Ciò che cambia dal primo aprile sarà il regime per i contatti stretti di positivi: tutti, vaccinati e non, saranno tenuti non più alla quarantena ma all’autosorveglianza, e cioè “l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti”, fino al decimo giorno successivo “alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.
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