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Il consenso “libero e attuale”: la nuova frontiera della tutela contro la violenza sessuale

Dai dati allarmanti sulle violenze di genere alla riforma dell’articolo 609-bis del Codice penale: il Parlamento trova l’intesa bipartisan su una norma che recepisce i principi della Convenzione di Istanbul e pone al centro il consenso della vittima come discrimine tra rapporto sessuale e stupro

L’Italia si prepara a una svolta culturale e giuridica sul tema della violenza sessuale. Dopo anni di dibattiti e sentenze interpretative, la Commissione Giustizia della Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge che riforma l’articolo 609-bis del codice penale, introducendo un principio chiaro e inequivocabile: “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Un’espressione semplice ma rivoluzionaria, che ridefinisce il cuore del reato di violenza sessuale e allinea finalmente la normativa italiana agli standard europei e alla Convenzione di Istanbul (art. 36), secondo cui “il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona”.

Secondo i dati più recenti del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale, la violenza sessuale continua a rappresentare uno dei reati spia della violenza di genere.

Le donne costituiscono in media il 91% delle vittime, con un picco del 93% registrato nel 2020. Nel periodo 2020-2024 le violenze sessuali denunciate hanno superato stabilmente quota 6.000 casi all’anno, fino al record negativo del 2024 con 6.587 episodi, in crescita del 6% rispetto al 2023.

Le regioni con la maggiore incidenza sono Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige, con tassi di violenza di 15,36 e 14,95 casi ogni 100.000 abitanti, a fronte di una media nazionale di 10,88.

L’età media delle vittime resta invariata: il 72% è maggiorenne e il 28% minorenne, con una prevalenza di cittadine italiane (77%) rispetto alle straniere (23%).

Sono numeri che descrivono un fenomeno radicato e trasversale, che va oltre le statistiche per rivelare una dimensione culturale ancora intrisa di pregiudizi e disuguaglianze.

La legge n. 66 sui reati sessuali, che ha introdotto l’art. 609 -bis e che è ancora oggi in vigore, risale al 1996. Spostò per la prima volta i reati sessuali dal titolo “dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” al titolo XII del Codice penale, dedicato ai delitti contro la persona. Fu una riforma storica: la libertà sessuale divenne un diritto individuale, non più un valore morale collettivo.

Tuttavia, l’articolo 609-bis, pur aggiornato nel 2019 dal cosiddetto “Codice Rosso”, continuava a fondarsi su concetti di violenza, minaccia o abuso di autorità, lasciando alla giurisprudenza il compito di colmare i vuoti interpretativi sul tema del consenso.

Negli anni, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la violenza sessuale si configura anche in assenza di un’esplicita resistenza fisica, purché manchi un consenso espresso o tacito” e che tale consenso “deve permanere per tutta la durata del rapporto”.

La nuova formulazione, frutto di un lungo iter parlamentare e di un confronto tra giuristi, associazioni e istituzioni, porta al centro dell’ordinamento il concetto di consenso libero e attuale: non basta che sia stato espresso in un momento precedente, deve essere “manifesto e inequivocabile” durante tutto l’atto. La norma recepisce così gli orientamenti consolidati della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza M.C. vs Bulgaria, 2003) e della giurisprudenza internazionale, che impongono agli Stati di reprimere ogni atto sessuale non consensuale, “anche in assenza di resistenza fisica”.

Il testo approvato dalla Commissione Giustizia, riscrive integralmente l’articolo 609-bis. La pena resta la stessa, reclusione da sei a dodici anni, ma cambia la struttura logica della norma: il fulcro diventa il consenso libero e attuale, poiché se questo manca l’atto è qualificato come violenza sessuale, a prescindere dall’uso di forza o minaccia. Rientrano nel reato anche le condotte di chi induce una persona ad atti sessuali approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità, ampliando così la tutela alle vittime fragili o manipolate. È confermata inoltre la punibilità per chi trae in inganno la vittima sostituendosi ad altra persona, recependo le fattispecie già previste dal reato di sostituzione di persona di cui all’articolo 494 del codice penale. Si tratta, in sostanza, di un passaggio da un modello coercitivo (basato sulla forza o sulla minaccia) a uno consensuale, fondato sull’assenza o sulla violazione del consenso.

L’approvazione all’unanimità in Commissione è un fatto politico rilevante: l’intesa tra Elly Schlein e Giorgia Meloni ha accelerato l’iter, superando contrapposizioni ideologiche e segnando un raro caso di bipartisanship su un tema di giustizia e diritti fondamentali. Il testo è ora in fase di approvazione alla Camera per il voto finale, prima del passaggio al Senato, dove l’approvazione dovrebbe essere rapida, dato il consenso trasversale già maturato.

La riforma dell’art. 609-bis non è solo un aggiornamento tecnico, ma un atto di civiltà giuridica.

Introduce nel diritto penale italiano un principio di chiarezza che mancava: senza consenso libero e attuale, non c’è rapporto sessuale, ma violenza. Non più attenuanti basate su silenzi o ambiguità. Non più interpretazioni che subordinano la tutela della vittima alla sua capacità di opporsi fisicamente.

Resta da sperare che la norma, una volta approvata, venga applicata con la stessa forza con cui è stata scritta, perché la storia italiana – dalle leggi sul femminicidio alle misure del Codice Rosso – insegna che le buone leggi, senza formazione, risorse e cultura, rischiano di non avere reale efficacia.

Oggi, però, un passo avanti è stato compiuto anche nel rendere giustizia alle tante, troppe donne che subiscono violenza e che ancora troppo spesso vengono colpevolizzate, finendo per subire anche la cosiddetta vittimizzazione secondaria.

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Franca Terra

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