
Secondo l’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, l’amministratore può revocare il diritto alle parti comuni anche senza chiedere l’autorizzazione dell’assemblea. In tal senso, l’amministratore potrà ottenere un ordinamento ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dei soggetti inadempienti. Inoltre, l’articolo sopra citato stabilisce che l’amministratore può sospendere la fruizione dei servizi comuni nei confronti dei condòmini che si rifiutano di pagare le spese condominiali per un periodo di 6 mesi consecutivi. Non rientrano tra tali beni quelli per i quali non si possa fare a meno, ad esempio un bene comune che permette al singolo condòmino di accedere alla propria abitazione. Ricordiamo, infine, che chiunque dovesse subentrare nei diritti del condòmino inadempiente, sarò obbligato a versare le spese arretrate dovute. L’acquirente infatti oltre a ottenere i diritti sull’immobile e sulle parti comuni, diventa obbligato a corrispondere i debiti maturati dal venditore inadempiente.











