
L’obbligo di esibire la certificazione verde, si legge nel provvedimento, è esteso anche “ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia”.
La disposizione non si applica invece “ai testimoni e alle parti del processo”. E l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso del green pass, viene precisato, “non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento”.










