
La legge stabilisce che il termine “artigianale” e ogni richiamo all’artigianato possano essere utilizzati nella promozione di prodotti e servizi esclusivamente dalle imprese scritte all’Albo delle imprese artigiane. Le FAQ chiariscono che la norma tutela una specifica qualifica giuridica e imprenditoriale e non il semplice ricorso a lavorazioni manuali o tradizionali.
Tra gli esempi forniti dal Ministero vi è quello del settore alimentare. Un bar che produce internamente il proprio gelato ma non è iscritto all’Albo non potrà pubblicizzarlo come “gelato artigianale”; potrà invece utilizzare definizioni come “gelato di produzione propria”, “gelato fatto ogni giorno” o “preparato con lavorazioni tradizionali”. Diverso il caso di un esercizio che commercializza gelato proveniente da un’impresa artigiana iscritta all’Albo: in questo caso il prodotto potrà essere correttamente presentato come “artigianale”, dimostrandone, in caso di controllo, la provenienza.
Le FAQ affrontano anche il caso delle imprese che utilizzano tecniche manuali. Una grande azienda che realizza pasta confezionata attraverso alcune lavorazioni svolte a mano non potrà indicare in etichetta “pasta artigianale” se non possiede la qualifica di impresa artigiana. Potrà però valorizzare il prodotto con espressioni come “fatto a mano”, “lavorato secondo tradizione”, “realizzato con strumenti tradizionali”, “autentico della tradizione italiana” o “di qualità”.
Particolare attenzione è dedicata anche ai prodotti che incorporano componenti o ingredienti realizzati da imprese artigiane. Un produttore di mobili che utilizza maniglie forgiate da un laboratorio artigiano non potrà definire “artigianale” l’intero mobile se non è iscritto all’Albo, ma potrà evidenziare l’origine artigiana di quello specifico componente. Lo stesso principio vale per un liquore prodotto industrialmente che utilizza ingredienti provenienti da imprese artigiane: l’artigianalità può essere riferita all’ingrediente, non all’intero prodotto.
I chiarimenti riguardano inoltre commercianti, negozi e piattaforme e-commerce, che possono continuare a vendere e promuovere prodotti artigianali realizzati da imprese artigiane purché ne sia dimostrabile la provenienza. Analogamente, gli hobbisti e i produttori occasionali che partecipano a fiere e mercatini potranno descrivere i propri manufatti come “fatti a mano”, “realizzati personalmente”, “creati con tecniche tradizionali” o “pezzi unici”, ma non utilizzare il termine “artigianale” in assenza della qualifica prevista dalla legge.
Le FAQ chiariscono infine che la nuova disciplina non modifica le normative speciali già vigenti, comprese quelle relative alla birra artigianale e alle Indicazioni Geografiche Protette dei prodotti artigianali e industriali. “La qualifica di artigiano – concludono Costantini, Granelli e Basso – non è uno slogan pubblicitario ma una condizione giuridica e imprenditoriale riconosciuta dalla legge. La nuova disciplina rafforza la tutela dei consumatori e valorizza il patrimonio di competenze, professionalità e saper fare che rende unico l’artigianato italiano”.










