I giudici del merito avevano rigettato la sua istanza di risarcimento, mentre la Suprema Corte ha annullato con rinvio il verdetto d’appello.
“L’Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura e alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l’una o l’altra dipendano da scelte discrezionali della P.a.”, rileva la Cassazione, aggiungendo che “su tale responsabilita’ puo’ influire la condotta della vittima, la quale, pero’, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove possa qualificarsi come abnorme e cioe’ estranea al novero delle possibilita’ fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto”.
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