In dettaglio è stato corretto il riferimento normativo relativo alla definizione di “punto di consegna” che stava alimentando incertezza interpretativa. Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 5-bis non attribuisce più al responsabile tecnico delle imprese installatrici responsabilità e compiti che sono in capo ai progettisti edili. Infine, è stata confermata la distinzione tra dichiarazione di conformità e rilascio delletichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, evitando complicazioni burocratiche.
CNA Installazione Impianti confida che a breve il Mimit risolva anche la questione dei requisiti delle imprese che operano negli impianti elettronici.
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