
Oltre al fatto che gli annunci di riduzione del prezzo devono indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti (sono esentati i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni e i prodotti agricoli e alimentari deperibili), si riconduce alla nozione di pratica ingannevole anche la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche. Inoltre si arricchisce l’elenco delle informazioni considerate ingannevoli, includendo anche le indicazioni relative alle caratteristiche dell’offerente.
Con riguardo al regime sanzionatorio: si eleva da 5 a 10 milioni il limite massimo edittale relativo alla sanzione irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) in caso di pratica commerciale scorretta; in caso di sanzioni irrogate su operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche da Autorità europee, la sanzione è pari al 4% del fatturato realizzato in Italia (in mancanza il massimo edittale è pari a 2 milioni di euro); si aumenta, da 5 a 10 milioni di euro, il massimo edittale della sanzione irrogabile dall’Agcm per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti; si consente al consumatore di adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali; si prevede la sanzione da 5.000 euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie.











