Con la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, approvata dal Parlamento italiano in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Italia introduce il reato autonomo di femminicidio e un pacchetto di misure più ampio per rafforzare la protezione delle vittime e prevenire la violenza di genere. Un cambiamento di portata storica nel contrasto alla violenza contro le donne, che sancisce il riconoscimento della natura strutturale del fenomeno, allineando il quadro normativo nazionale agli standard internazionali.
La novità principale è la nascita dell’articolo 577-bis del Codice penale, che definisce il femminicidio come un omicidio commesso contro una donna in quanto donna, quando motivato da:
Per questi casi, la pena prevista è l’ergastolo, un segnale politico forte di riconoscimento della natura strutturale della violenza maschile contro le donne.
Fino a oggi, l’assassinio di donne ricadeva nella categoria generale dell’omicidio, con eventuali aggravanti. La nuova legge cambia prospettiva: il movente di genere diventa parte essenziale della definizione del crimine. L’introduzione dell’ergastolo come pena base per il femminicidio segna innanzitutto un salto netto rispetto al passato: non si parla più di un semplice omicidio aggravato, ma di un reato che riconosce la matrice di genere e la punisce senza possibilità di attenuanti che riducano la pena sotto soglie molto elevate. È un modo per affermare che l’uccisione di una donna in quanto donna non è un crimine come gli altri.
Accanto alla parte sanzionatoria, la legge interviene in profondità sui meccanismi di protezione delle vittime di violenza di genere. L’ascolto della persona offesa deve avvenire entro tre giorni, un termine pensato per non lasciare soli chi denuncia e per evitare ritardi che in passato hanno contribuito a lasciare donne esposte a ulteriori aggressioni. La vittima viene poi informata tempestivamente su ogni passaggio cruciale del procedimento: scarcerazioni, cambi di misura cautelare, richieste di patteggiamento. Un flusso di comunicazioni obbligatorie che mira a evitare quelle “zone d’ombra” in cui troppe volte le donne hanno scoperto troppo tardi che il loro aggressore era di nuovo libero.
Le misure cautelari stesse diventano più severe e concrete. L’allontanamento dall’abitazione e il divieto di avvicinamento vengono resi più stringenti, con distanze di sicurezza che possono arrivare fino a mille metri, così da garantire un margine di protezione più ampio e realmente efficace. In molti casi, l’uso del braccialetto elettronico non sarà più un’opzione, ma la regola, per rendere immediatamente tracciabile ogni violazione.
La legge riconosce poi la violenza di genere anche quando non sfocia nell’omicidio: se un’aggressione, uno stalking, una violenza sessuale o la diffusione di immagini intime avvengono con modalità di dominio, controllo o discriminazione sulla donna, le pene aumentano sensibilmente. È un modo per intercettare quella spirale che spesso inizia con molestie e ricatti e può degenerare fino al femminicidio, come mostrano molti dossier recenti sulla violenza nei contesti privati e lavorativi.
Infine, viene introdotto un nuovo strumento di trasparenza: ogni anno il Ministero della Giustizia dovrà presentare al Parlamento una relazione dettagliata sul numero di femminicidi, sulle condanne e sulle assoluzioni, distinguendo i dati per genere delle vittime e per eventuali aggravanti. Un monitoraggio costante che mira a rendere visibile un fenomeno che le statistiche ufficiali, spesso frammentate, faticavano a fotografare con chiarezza.
Uno dei cardini della legge è il recepimento pieno dei principi della Convenzione di Istanbul, che definisce la violenza contro le donne come “una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi”. La norma italiana adotta questa prospettiva senza ambiguità: la violenza di genere non è un episodio privato né un conflitto domestico, ma una violazione dei diritti umani che riguarda l’intera collettività.
La legge interviene inoltre a colmare un vuoto normativo segnalato negli ultimi anni da organismi internazionali e da numerosi osservatori specializzati. Le raccomandazioni rivolte all’Italia chiedevano chiaramente l’introduzione di un reato specifico di femminicidio, capace di riconoscere il movente di genere come elemento fondante del crimine. Con la legge 181, il Paese risponde finalmente a questa sollecitazione, strutturando un impianto penalistico più aderente alla gravità del fenomeno.
Un altro aspetto decisivo riguarda la prevenzione. Le ricerche disponibili dimostrano che la violenza estrema è spesso l’esito finale di una sequenza di comportamenti inizialmente sottovalutati: molestie, controllo, isolamento, discriminazioni, ricatti economici o lavorativi. La nuova legge riconosce l’esistenza di questa dinamica progressiva – nota come “piramide della violenza” – e interviene anche sulle forme non letali, contrastando l’escalation prima che raggiunga il suo apice.
Il provvedimento introduce poi un rafforzamento significativo delle tutele. L’intervento delle autorità diventa più tempestivo, con procedimenti più rapidi e minori margini di incertezza lungo il percorso giudiziario. Aumentano le misure di protezione preventiva, diventano più severe le sanzioni per i reati commessi con movente di genere e si amplia il coinvolgimento della vittima, che non resta più ai margini del processo ma ne diventa parte informata e tutelata.
Un elemento di grande rilievo, spesso meno evidenziato ma determinante per l’efficacia della legge, è l’introduzione di un significativo potenziamento degli obblighi formativi per magistrati e professionisti sanitari. La norma interviene sull’articolo 6 della legge 168/2023 stabilendo che la formazione specifica sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica debba essere svolta in sede nazionale e decentrata e debba comprendere non solo la conoscenza delle convenzioni e delle direttive sovranazionali, ma anche i diritti umani, gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e le modalità per evitare la vittimizzazione secondaria nelle interazioni con le persone offese.
È una formazione multidisciplinare, affidata a esperti qualificati iscritti all’albo della Scuola Superiore della Magistratura, con l’obiettivo di assicurare un approccio più consapevole, rispettoso del trauma e competente da parte di chi gestisce procedimenti ad altissimo impatto sulla vita delle vittime. La legge rende inoltre obbligatoria la partecipazione a questi corsi per tutti i magistrati che trattano, anche non in via esclusiva, procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne. L’obbligo formativo è esteso anche al settore sanitario: la Commissione nazionale per la formazione continua disporrà che l’aggiornamento periodico dei professionisti della salute preveda crediti ECM dedicati al contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica. È un passaggio cruciale, perché proprio medici e operatori sanitari sono spesso i primi interlocutori delle vittime e devono essere in grado di riconoscere i segnali, accogliere senza giudizio e orientare correttamente verso i servizi competenti.
Questo intervento sugli operatori della giustizia e della sanità indica un cambio di mentalità: la lotta alla violenza di genere non è solo una questione repressiva, ma un processo che richiede competenze, sensibilità e un linguaggio condiviso da parte di tutti gli attori istituzionali coinvolti.
Nel complesso, la legge 181/2025 segna una svolta nel sistema giuridico italiano: riconosce la specificità della violenza di genere, la sanziona in modo più proporzionato alla sua gravità e costruisce un impianto di protezione più solido ed efficace. Non rappresenta, da sola, la soluzione definitiva: restano indispensabili politiche di prevenzione, formazione continua e un cambiamento culturale profondo; tuttavia, costituisce un passo avanti decisivo affinché nessuna donna sia più lasciata sola di fronte alla violenza.
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