Non tutti sanno che gli eredi possono contestare i bonifici tra parenti anche dopo anni in caso di successione.
Il tema delle donazioni tra familiari e dei loro riflessi sulla successione ereditaria continua a suscitare interesse e incertezze, soprattutto alla luce delle interpretazioni giuridiche più recenti.
Contrariamente a quanto comunemente si pensa, non esiste un periodo di tempo oltre il quale i bonifici effettuati tra parenti siano automaticamente al riparo da contestazioni da parte degli eredi. Ecco come funziona davvero il quadro normativo in vigore e quali strategie adottare per evitare controversie legali in ambito successorio.
Molti ritengono che i trasferimenti di denaro ricevuti in famiglia diventino inoppugnabili dopo un certo numero di anni. Tuttavia, secondo la normativa italiana, ogni bonifico che rappresenti una donazione rilevante dal punto di vista successorio deve essere considerato nel calcolo dell’eredità, indipendentemente da quanto tempo sia trascorso dal momento del trasferimento.
Le banche e l’Agenzia delle Entrate effettuano controlli soprattutto sulle movimentazioni bancarie degli ultimi dieci anni, ma questa limitazione temporale riguarda solo aspetti fiscali e non esclude che donazioni più datate possano essere oggetto di contestazioni. La vera soglia temporale da tenere presente è quella della prescrizione decennale che decorre dalla data di apertura della successione, ovvero dalla morte del donante. Gli eredi legittimari hanno infatti dieci anni per impugnare donazioni che ritengono lesive dei loro diritti.
Ciò significa che un bonifico effettuato anche decenni prima del decesso può essere contestato, purché la contestazione avvenga entro i dieci anni successivi alla morte del donatore. Il meccanismo principale attraverso cui i bonifici influenzano la divisione ereditaria è la collazione, regolata dagli articoli 737 e seguenti del Codice Civile. La collazione consiste nel riportare virtualmente nel patrimonio ereditario le donazioni fatte in vita, al fine di garantire un’equa distribuzione tra gli eredi legittimari come coniuge, figli e, in alcuni casi, ascendenti.
Gli eredi legittimari possono pertanto contestare sia disposizioni testamentarie che donazioni effettuate in vita che abbiano intaccato la loro quota di legittima, agendo in giudizio per ottenere la restituzione delle somme o beni donati. È importante sottolineare che la collazione riguarda prevalentemente le donazioni ricevute da chi è anche erede; invece, i trasferimenti a favore di persone estranee alla successione non sono soggetti a collazione ma possono comunque essere oggetto di azione da parte dei legittimari se ledono la loro quota riservata.
Non tutti i bonifici, però, rientrano nel calcolo successorio. Vanno infatti distinti i regali veri e propri dai prestiti o dai pagamenti per servizi ricevuti. Inoltre, la legge richiede che le donazioni di valore significativo siano formalizzate tramite atto notarile, altrimenti rischiano di essere considerate nulle, salvo che si tratti di donazioni indirette che sfuggono a questa formalità.
La normativa prevede specifiche esclusioni per alcune categorie di bonifici, riconoscendo che certi trasferimenti sono parte dei doveri di solidarietà familiare e non possono essere considerati liberalità soggette a collazione. Tra questi rientrano:
Infine, sono escluse dalla collazione anche le donazioni effettuate in segno di riconoscenza per servizi particolari resi dal beneficiario al donante, purché vi sia un nesso chiaro tra il servizio e la liberalità ricevuta. Va comunque ricordato che anche donazioni espressamente dispensate dalla collazione devono rispettare i limiti della quota disponibile, senza ledere i diritti dei legittimari.
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