
Qualora il contribuente acceda alla “rottamazione-ter” o al “saldo e stralcio” saranno applicate, ferma restando la riduzione al 40% ove spettante, le modalita’ di pagamento previste nelle misure agevolative: sara’ l’Agenzia ad inviare ai contribuenti una comunicazione che riportera’ le eventuali agevolazioni riconosciute e le modalita’ di pagamento dei debiti residui. La “rottamazione-ter” prevede, sia per le persone fisiche sia per le imprese, la possibilita’ di aderire alla definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Il “saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficolta’, riguarda solo le persone fisiche per i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.










