
La Suprema Corte ha condiviso le conclusioni della Corte d’appello dell’Aquila e rigettato il ricorso del lavoratore licenziato: la sanzione irrogata e’ stata ritenuta “proporzionata all’evidente intenzionalita’ della condotta e alla natura della stessa, indicativa di un sostanziale e reiterato disinteresse del lavoratore al rispetto delle esigenze aziendali e dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto”, senza che potesse rilevare in senso contrario “stante l’idoneita’ della condotta a ledere il rapporto fiduciario” la sussistenza di un “marginale assolvimento dell’obbligo assistenziale”.











