Il DPCM del 22 marzo 2020 ha ribadito che il trasporto merci può proseguire senza limitazioni ma stanno emergendo interpretazioni difformi circa il trasporto di prodotti realizzati delle imprese per le quali è sospeso il ciclo produttivo non rientrando nelle attività essenziali.
“Il mittente è l’unico soggetto – sottolinea CNA Fita – a cui vanno imputati eventuali danni o sanzioni derivanti dalla irregolare, inesatta o omessa consegna di documenti che giustifichino la conformità del trasporto alle misure restrittive introdotte per contenere e debellare il virus”.
Come nel caso del trasporto persone per i conducenti di taxi, NCC ed autobus, così anche nel trasporto merci, i trasportatori non possono essere chiamati a verificare la conformità dell’autodichiarazione del cliente o farsi carico del controllo dei corretti adempimenti delle imprese committenti. “E’ fondamentale – conclude CNA Fita – che il Governo faccia chiarezza al più presto”.
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