
L’incremento di cui alla presente lettera – si legge – non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Per le prestazioni assistenziali l’aumento perequativo trova applicazione sulle pensioni di inabilità e sull’assegno mensile di assistenza nonché sulla pensione per sordi e sulla pensione per ciechi. La perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale, nello specifico: indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali, indennità per ciechi assoluti, indennità di comunicazione, indennità di frequenza e indennità di talassemia.











