Pane precotto e surgelato, il Consiglio di Stato conferma il principio del preconfezionamento obbligatorio

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ROMA – Il Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva il principio del preconfezionamento obbligatorio del pane precotto e surgelato posto in vendita nell’ambito della Grande Distribuzione Organizzata. Nello specifico, la sentenza emessa è la n. 6677/2021 al fine di distinguerlo correttamente dal pane fresco, così come già sancito lo scorso anno dalla Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8197/2020 e con la successiva Sentenza n. 14712/2020. In questo caso la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni a un Supermarket per accertata commercializzazione senza confezione né etichetta di pane precotto, surgelato o meno, in violazione delle norme nazionali di cui alla Legge n. 580/1967 (Lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) e al DPR n. 502/1998 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane).

In sostanza, la Cassazione prima e il Consiglio di Stato poi confermano che non può essere consentita ai consumatori la manipolazione dei prodotti da forno prima di imbustarli. Gli stessi non possono accedere neanche tramite appositi recipienti ed imballaggi disponibili unitamente a bilance ad hoc per la pesatura ed il prezzo. Questa prassi aziendale, infatti, è ritenuta illegittima per evidente contrasto con le vigenti norme in tema di igiene e sicurezza alimentare.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito, ancora una volta, che “ai sensi del richiamato art. 14 comma 4 Legge 580/1967 ss., “Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto”.

L’art. 1 del DPR 502/1998 ss. stabilisce inoltre al comma 2 che “ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell’area di vendita”. Sotto il profilo igienico sanitario, la Sentenza 6677/21 del Consiglio di Stato ha evidenziato in particolare l’inammissibile procedura che autorizzava illegittimamente il singolo consumatore, prima di provvedere al confezionamento, a toccare il pane per poi riporlo nell’espositore. Tutto questo, a danno dei futuri e ignari clienti.