Coronavirus e misure d’emergenza: quali diritti per i viaggiatori?

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vacanza aereoROMA – L’emergenza Coronavirus sta comportando l’adozione, a livello nazionale e internazionale, di diverse misure restrittive della circolazione, che si riflettono inevitabilmente su quanti avevano, in questi giorni, programmato vacanze e soggiorni fuori porta. Quali sono i diritti dei passeggeri in circostanze emergenziali come queste?

“In questi giorni riceviamo numerose richieste di informazioni da parte di consumatori che sono stati costretti ad annullare viaggi e soggiorni o che semplicemente hanno scelto di rinunciarvi a causa dell’emergenza Coronavirus” dichiara Maria Pisanò, Direttore del Centro Europeo Consumatori Italia; “i consumatori ci chiedono come recuperare i soldi spesi per viaggi di cui non potranno usufruire, ma è importante in primo luogo comprendere che ogni situazione deve essere valutata a sé, poiché le misure adottate a livello nazionale e internazionale non sono uniformi e ciò incide fortemente sui rimedi esperibili dai viaggiatori per recuperare quanto versato”.

Una prima distinzione da effettuare è quella fra consumatori costretti a rinunciare al viaggio per espresso provvedimento delle autorità competenti e consumatori che, in via precauzionale, hanno deciso autonomamente di rinunciare.

Nel primo caso, nell’eventualità di voli o trasporti annullati, il passeggero ha avere diritto a ricevere il rimborso del prezzo del trasporto: sebbene la normativa europea non preveda espressamente questa eventualità specifica di emergenza sanitaria, non avendo usufruito del servizio per una causa indipendente dalla propria volontà, il passeggero non dovrebbe avere alcun problema ad ottenere il rimborso di quanto versato.

Nell’ipotesi in cui il consumatore abbia acquistato un pacchetto turistico che preveda un soggiorno in territori soggetti a limitazioni per motivi di sicurezza, è possibile richiamare la disciplina sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati che prevede espressamente il diritto del viaggiatore a risolvere il contratto in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, quali appunto epidemie, se tali eventi incidono sul godimento della propria vacanza o impediscono il raggiungimento del luogo di destinazione.

Se invece il consumatore decide, nonostante l’assenza di espressi divieti, di rinunciare al viaggio o al soggiorno, il rimborso del prezzo versato potrebbe non essere garantito. A tal proposito si ricorda che:

-Se il biglietto è stato acquistato con tariffa rimborsabile, la restituzione del prezzo è dovuta in accordo a quanto previsto nelle condizioni di vendita del biglietto.

-In caso di rinuncia volontaria ad un volo, il passeggero ha diritto al rimborso delle tasse aeroportuali purché la rinuncia sia effettuata prima delle operazioni di check-in.

-Laddove la normativa preveda, in caso di cancellazione del servizio di trasporto indipendente dalla volontà del passeggero, la corresponsione di una compensazione pecuniaria o comunque di un indennizzo in denaro, si ricorda che, in queste circostanze, tale compensazione/indennizzo non sono dovuti. La normativa infatti esime i vettori dalla corresponsione di somme di denaro a titolo di compensazione laddove la cancellazione del viaggio sia dovuta a circostanze eccezionali, quali emergenze sanitarie o rischi per la sicurezza.

Infine, nel caso in cui si rinunci volontariamente ad un soggiorno presso una struttura collocata in un territorio nel quale nessuna emergenza è stata dichiarata e nessuna restrizione è stata adottata, sarà possibile cancellare il soggiorno stesso in accordo a quanto previsto dalle condizioni di prenotazione.